Dopo aver trattato dei formati in cui i documenti principali e gli allegati devono essere redatti e preparati per l’invio, occorre sempre tenere presente le regole del CAD e in particolare quanto previsto dagli articoli 22, 23 e 23-bis in materia di copie e di duplicati, ricordando che delle copie deve essere attestata la conformità all’originale da cui sono tratte, mentre il duplicato informatico di documento informatico, ha il medesimo valore giuridico, a ogni effetto di legge, del documento informatico da cui è tratto, se prodotto in conformità alle Linee guida e, quindi, non necessita di attestazione di conformità. Invece, le copie informatiche dei documenti informatici, sempre prodotte secondo le vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Quindi, per evitarne il sempre possibile disconoscimento da parte del ricorrente, soprattutto quando questo è assistito da un difensore, converrà attestare la conformità della copia all’originale da cui è tratta.
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