Nell’occasione rammentavo come l’articolo 203 del regolamento di esecuzione, relativo all’articolo 54 del codice, distingue nettamente gli autoveicoli dotati di “carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli” e gli “autoveicoli per il soccorso stradale”, inquadrando i primi tra gli autoveicoli per trasporti specifici di cui al 1° comma (in particolare alla lettera l) ed i secondi tra gli autoveicoli per uso speciale di cui al 2° comma (in particolare alla lettera i).
In base a tale distinzione avevo anche sottolineato che laddove il Legislatore ha ritenuto di concedere la possibilità di utilizzo dei veicoli adibiti al soccorso stradale anche ad altri usi lo ha fatto esplicitamente, ad esempio nel 1° comma dell’articolo 12 del regolamento in merito al servizio di rimozione per l’applicazione di tale sanzione accessoria, dove si legge che: “Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale”…
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