La vicenda
Un vigile urbano ha chiesto al giudice del lavoro l’erogazione dei buoni pasto per avere svolto il servizio, quale agente di polizia municipale, in orari non esclusi dal diritto secondo la contrattazione decentrata. Rispetto al Tribunale di primo grado, la Corte di appello ha accolto il ricorso proposto dal Comune. Secondo i giudici di appello, infatti, l’art. 45 del CCNL del 2000 ha previsto il diritto ai buoni pasto solo per i dipendenti che avessero prestato servizio al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane. Il successivo art. 13 C.C.N.L. (economico) del 2006, pertanto, nel riconoscere la possibilità di attribuire la pausa ad inizio e fine turno per certi profili, tra qui quelli della vigilanza, avrebbe dovuto essere inteso nel senso che comunque, per avere diritto ai buoni pasto, dovesse persistere la condizione del protrarsi del lavoro dal mattino al pomeriggio così come confermato dagli orientamenti applicativi dell’Aran. Nella sentenza di rigetto delle richieste avanzate dal vigile, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto illegittimo l’accordo decentrato nella parte in cui implicitamente, non prevedendo l’esclusione anche rispetto ad altre fasce orarie non espressamente contemplate, consentiva di riconoscere il diritto anche in casi diversi da quelli previsti dalla contrattazione nazionale.
Avverso la sentenza dei giudici di appello, ha presentato ricorso il vigile urbano evidenziando come la Corte territoriale si fosse appiattita sulla posizione dell’ARAN senza indicare la corretta interpretazione della normativa nazionale, da cui sarebbe dipeso il successivo accordo decentrato. In altri termini, non è dato comprendere l’utilità dell’art.13 del Contratto Nazionale successivo, se lo stesso fosse da considerare identico alla precedente disposizione contrattuale.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento