Con la nuova previsione della lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 si è specificata la possibilità, esistente di fatto anche prima della riforma, di riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite.
Il Governo ha poi modificato l’articolo 158, di conseguenza, introducendo con la lettera d-bis del comma 2 l’ipotesi specifica della sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.
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