La Corte dei conti del Veneto (deliberazione n. 96/2020), infatti, nel silenzio di una soluzione dell’ARAN, ha risolto il problema precisando come la correlazione tra indennità di ordine pubblico e quella dei servizi esterni non possono essere considerate sovrapponibili rispetto alle indicazioni contrattuali, avendo queste ultime fatto riferimento alla non cumulabilità con le sole indennità delle condizioni di lavoro, rinvenibili nell’art.70-bis del CCNL 21/05/2018.
Pertanto, sussistendone le condizioni, le indennità di cui 56 quinquies, comma 2, lett. d), del CCNL 2018 “Funzioni locali” possono essere erogate anche in presenza della remunerazione delle indennità di ordine pubblico pagate dalle prefetture, trattandosi queste ultime di indennità speciali erogate da “soggetti terzi”.
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