L’abbandono di rifiuti semplice diventa reato contravvenzionale

Approfondimento di Massimo Ancillotti

23 Ottobre 2023
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Mercoledì 4 ottobre 2023 è stato approvato con voto di fiducia in via definitiva, il testo del disegno di legge 897 di conversione in legge del d.l. 105/23. La legge di conversione, 9 ottobre 2023, n. 137 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 e quindi le modifiche sono già vigenti.

Complessivamente il testo del d.l. in conseguenza delle modifiche apportate in sede di conversione interessa solo marginalmente l’attività operativa della polizia locale fatta eccezione per taluni aspetti di cui daremo conto, peraltro in sintesi, con un successivo approfondimento.

In generale il d.l. 105/2023 corredato con le modifiche apportate in sede di conversione contiene:

  • disposizioni sostanziali e processuali in materia di intercettazioni ambientali
  • modifiche al reato di incendio boschivo, con revisione degli articoli 423-bis e 423-ter del c.p. e di altri articoli del codice penale in qualche modo collegati con le modifiche introdotte
  • una intensificazione delle attività a contrasto della criminalità informatica
  • abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2) 
  • modifiche in tema di altri reati ambientali.

Proprio in relazione a tale ultimo aspetto, in questo primo approfondimento, per la maggiore attinenza con nostre competenze istituzionali, attiriamo l’attenzione dei colleghi sulla modifica dell’articolo 255, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante la disciplina dell’illecito di abbandono di rifiuti.

Fino ad oggi – o, più correttamente, fino alla pubblicazione della legge di conversione del d.l. 105/2023 – l’abbandono di rifiuti ovvero il deposito incontrollato ovvero ancora l’immissione nelle acque superficiali o sotterranee in carenza dei titoli autorizzativi di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 del d.lgs. 152/2006, osservava un diverso regime sanzionatorio.

Se la condotta era posta in essere da titolari di imprese o responsabili di enti il fatto era considerato come illecito penale e punito, ai sensi dell’articolo 256, comma 2, con le pene di cui al comma 1 della medesima disposizione.

Ove invece lo stesso fatto era commesso da soggetti diversi, si era in presenza di una mera violazione amministrativa punita con le sanzioni di cui all’articolo 255, comma 1 (sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio).

 

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