- Giova anzitutto evidenziare che l’interesse tutelato viene ravvisato nell’ordine pubblico e, più in particolare, scopo della norma “è quello di evitare che la Pubblica amministrazione sia intralciata nell’identificazione della persona cui le generalità sono richieste nell’esercizio del potere discrezionale attribuito al pubblico ufficiale” (Cass. n. 9957 del 2015). Si sanziona, in altri termini, l’intralcio frapposto all’attività dei soggetti istituzionalmente preposti all’assolvimento dei compiti di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, o di semplice garanzia della quiete pubblica allorquando sussiste l’esigenza di una pronta e compiuta identificazione del soggetto.
E’ proprio l’intralcio l’elemento sul quale focalizzare la nostra attenzione, atteso che l’atteggiamento complessivamente riscontrato nella condotta del trasgressore non deve essersi semplicisticamente sostanziato in una mera ostilità al controllo/identificazione o in una forma più o meno accentuata di lagnanza nei riguardi dell’operato del pubblico ufficiale, ma deve essersi tradotto in un reale impedimento opposto all’espletamento dei compiti istituzionali di quest’ultimo. Sotto tale punto di vista, l’operatore di polizia dovrà essere in grado di ponderare i fatti in maniera accurata, onde evitare di procedere ad una denuncia che, successivamente, potrebbe condurre ad una assoluzione per carenza dei presupposti essenziali della violazione.
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