L’accertamento dell’identità personale: profili applicativi della contravvenzione ex art. 651 C.P.

di Roberto Pullara

10 Giugno 2020
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Tra le condotte illecite di più comune frequenza durante il quotidiano servizio degli agenti di polizia rientra la contravvenzione prevista dall’art. 651 c.p. che punisce il rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali in seguito ad una richiesta di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Attese le incertezze che detta violazione genera nella pratica (si pensi, ad esempio, alla ipotesi di mera reticenza o di esposizione solo parziale delle informazioni) può risultare utile operare una ricostruzione del quadro applicativo della norma alla luce dei chiarimenti forniti in sede giurisprudenziale.

  • Giova anzitutto evidenziare che l’interesse tutelato viene ravvisato nell’ordine pubblico e, più in particolare, scopo della norma “è quello di evitare che la Pubblica amministrazione sia intralciata nell’identificazione della persona cui le generalità sono richieste nell’esercizio del potere discrezionale attribuito al pubblico ufficiale” (Cass. n. 9957 del 2015). Si sanziona, in altri termini, l’intralcio frapposto all’attività dei soggetti istituzionalmente preposti all’assolvimento dei compiti di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, o di semplice garanzia della quiete pubblica allorquando sussiste l’esigenza di una pronta e compiuta identificazione del soggetto.

E’ proprio l’intralcio l’elemento sul quale focalizzare la nostra attenzione, atteso che l’atteggiamento complessivamente riscontrato nella condotta del trasgressore non deve essersi semplicisticamente sostanziato in una mera ostilità al controllo/identificazione o in una forma più o meno accentuata di lagnanza nei riguardi dell’operato del pubblico ufficiale, ma deve essersi tradotto in un reale impedimento opposto all’espletamento dei compiti istituzionali di quest’ultimo. Sotto tale punto di vista, l’operatore di polizia dovrà essere in grado di ponderare i fatti in maniera accurata, onde evitare di procedere ad una denuncia che, successivamente, potrebbe condurre ad una assoluzione per carenza dei presupposti essenziali della violazione.

 

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