Legge eco-vandali: quadro normativo di riferimento (III parte)

Un primo commento alla legge 22 gennaio 2024, n. 6

Massimo Ancillotti 6 Febbraio 2024
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Per potersi ritenere perfettamente invocabile il divieto di ne bis in idem è necessario che non sia ravvisata nei procedimenti sanzionatori di specie una “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta” che, al contrario, se accertata, escluderebbe la configurabilità di un divieto di doppio binario e consentirebbe l’irrogazione di plurimi rilievi sanzionatori. In realtà anche la Corte EDU, dopo un iniziale irrigidimento in favore della sussistenza, sempre e comunque, del divieto di che trattasi, in più occasioni ha affermato “che non necessariamente l’inizio o la prosecuzione di un secondo procedimento di carattere sostanzialmente punitivo in relazione a un fatto per il quale una persona sia già stata giudicata in via definitiva nell’ambito di un diverso procedimento, pure di carattere sostanzialmente punitivo, dà luogo a una violazione del ne bis in idem.

Una tale violazione deve, infatti, essere esclusa allorché tra i due procedimenti vi sia una «connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta» (Corte EDU, sentenza A e B, paragrafo 130).

Si ha stretta connessione sostanziale e temporale:
– se i diversi procedimenti perseguono scopi complementari e pertanto concernono diversi aspetti del comportamento illecito in questione (parafrasando approdi interni si potrebbe sostenere che ciò accade se le varie norme perseguono la tutela di interessi e beni giuridici diversi, complementari tra loro e ancorati ad un medesimo fatto);
– se la duplicità di procedimenti in conseguenza della stessa condotta sia prevedibile, in astratto e in concreto;
– se i due procedimenti siano condotti in modo da evitare, nella misura del possibile, ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione delle prove;
– se siano previsti meccanismi che consentano, nel secondo procedimento, di tenere in considerazione la sanzione eventualmente già inflitta nel primo procedimento, in modo da evitare che l’interessato sia sottoposto a un trattamento sanzionatorio complessivo eccessivamente gravoso.

Vedremo che è proprio su questo aspetto che la legge 6/2024 ha prestato massima attenzione introducendo un meccanismo di compensazione sanzionatoria

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