Al vigile urbano non spetta alcun risarcimento del danno, per aver prestato la propria attività lavorativa per sette giorni in via continuativa, ivi inclusa la domenica, ossia in assenza del riposo compensativo, in quanto si tratta di ipotesi regolata dal contratto cui le parti hanno voluto, per il personale turnista, ancorare a tale penosità una maggiorazione retributiva, ritenuta quest’ultima compensativa della maggiore disagio della prestazione lavorativa resa. Sono queste le conclusioni della Cassazione (sentenza n.37038/2021) che ha negato, nel caso di specie, il danno biologico reclamato da alcuni vigili urbani per la mancata fruizione della giornata di riposo nella settimana.
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