Si ricorderà che dopo alcuni interventi della Cassazione ai quali seguì una circolare del Ministero dell’interno, era stata posta in discussione la possibilità di utilizzare l’autorizzazione e la relativa targa per la circolazione di prova per i veicoli già immatricolati, con la conseguenza di rendere inoperante l’assicurazione legata alla targa provvisoria, per cui ove il veicolo immatricolato non fosse stato dotato di assicurazione RCA, si sarebbe dovuto procedere ai sensi dell’articolo 193 del codice della strada. In conseguenza di un confronto tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e quello dell’interno era stato deciso di non dare seguito a tale interpretazione e di continuare a consentire la circolazione di prova anche per i veicoli già immatricolati, nelle more di un parere risolutivo del Consiglio di Stato, che mai ha visto la luce. Di conseguenza, fino al 10 settembre 2021 la situazione era quella determinata dall’accordo dei due dicasteri di non applicare l’interpretazione fornita dal diritto vivente e di continuare secondo i pareri del MIMS a consentire l’uso della targa prova sui veicoli immatricolati, anche ai fini assicurativi e a tanto si sono attenuti gli organi di polizia stradale.
Con il nuovo Decreto legge 121/2021 il Governo, anticipando l’annunciata riforma del d.P.R. 474/2001 (regolamento per la circolazione di prova), ha disposto che l’autorizzazione e la relativa targa per la circolazione di prova possono essere utilizzati sui veicoli immatricolati e che opera l’assicurazione legata all’autorizzazione predetta, in luogo di quella eventualmente stipulata per il veicolo immatricolato. Di fatto, tale novità ha definitivamente superato le disposizioni interlocutorie dei due Ministeri.
Ma vi è di più; il decreto legge ha anche disposto, a modifica delle precedenti disposizioni operative derivanti sia dalla lettura del d.P.R. 474/2001, sia dalla giurisprudenza consolidata, che l’uso della targa prova deroga anche all’obbligo di revisione stabilito dall’articolo 80 del codice della strada, così che un veicolo immatricolato e non sottoposto alla revisione può essere posto in circolazione di prova, a partire dall’11 settembre 2021, senza incorrere nella violazione dell’articolo 80, comma 14.
In attesa di eventuali indirizzi operativi del Ministero dell’interno, alla luce della vigente normativa, nonché della giurisprudenza conosciuta, si ritiene che mentre la copertura assicurativa continui ad operare anche in caso di uso improprio dell’autorizzazione e della relativa targa per la circolazione di prova, salvo diritto di rivalsa della compagnia assicuratrice e con applicazione della sanzione prevista dall’articolo 98, comma 3, del codice della strada, per quanto riguarda invece la deroga dall’obbligo della revisione, pare logico concludere che questa non operi nel caso di uso improprio dell’autorizzazione e della relativa targa per la circolazione di prova, per cui troveranno applicazione sia le sanzioni dell’articolo 98, comma 3 (uso improprio del titolo), sia quelle dell’articolo 80, comma 14 (omessa revisione).
PER APPROFONDIRE
DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 121 (G.U. n. 217 del 10/9/2021)
“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”.
- Articolo 1 – Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di utenti
- Articolo 2 – Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali e idriche
- Articolo 3 – Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel settore dei trasporti e delle infrastrutture ferroviarie e impianti fissi
- Articolo 4 – Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel settore del trasporto marittimo
- Articolo 5 – Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e in materia di incentivi per funzioni tecniche
- Articolo 6 – Disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
- Articolo 7 – Disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo
- Articolo 8 – Disposizioni in materia di incentivi all’acquisto di veicoli meno inquinanti e per i veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L
- Articolo 9 – Disposizioni urgenti in materia di efficientamento funzionale degli edifici adibiti a uffici giudiziari
- Articolo 10 – Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
- Articolo 11 – Rifinanziamento della componente prestiti e contributi del Fondo 394/81
- Articolo 12 – Disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale e investimenti
- Articolo 13 – Misure di agevolazioni per i comuni
- Articolo 14 – Cabina di regia edilizia scolastica
- Articolo 15 – Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale
- Articolo 16 – Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari
- Articolo 17 – Entrata in vigore
Gli articoli del Codice della Strada e delle leggi complemetari aggiornati con le modifiche apportate dal DL 10/9/2021, n. 121
Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 (S.O. 18/5/1992 n. 114) – Nuovo codice della strada
Articolo 7 – Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
Articolo 12 – Espletamento dei servizi di Polizia Stradale
Articolo 116 – Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore
Articolo 158 – Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
Articolo 188 – Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide
Decreto legislativo 21/11/2005 n. 286 (G.U. 9/1/2006 n. 6) – Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasportatore
Articolo 14 – Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti
Articolo 22 – Codice comunitario
Decreto Legge 17/3/2020 n. 18 (G.U. 17/3/2020 n. 70) – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
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