Il collaboratore amministrativo inquadrato nella categoria B che sia stato inserito, con ordinanza sindacale, nel Nucleo di Vigilanza Sanitaria non può rivendicare le mansioni superiori svolte se la sua attività si estrinsechi nella sola contestazione delle infrazioni, dal momento in cui il procedimento conclusivo dell’irrogazione della sanzione amministrativa è demandata al personale della polizia locale. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione (sentenza n.1798/2020) nel rigetto delle richieste avanzate dal dipendente sul pagamento delle mansioni superiori.
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