Pubblico impego: incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (II parte)

14 Febbraio 2024
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d) La decorrenza del termine di prescrizione nei due procedimenti 

Mentre il richiamo esplicito alle regole procedurali della legge 689/81 consolida, nel procedimento ex comma 9, la previsione certa di una prescrizione quinquennale ex articolo 28 con decorrenza iniziale, in mancanza di doloso occultamento della richiesta di autorizzazione, coincidente con il momento di conferimento dell’incarico, qualche osservazione in più merita il procedimento ex comma 7
Prima dell’inserimento del comma 7-bis, vi era chi sosteneva che il termine di prescrizione fosse in questo caso quello ordinario, cioè decennale, non valorizzando l’implicita natura sanzionatoria del procedimento con l’inevitabile rinvio all’articolo 28 legge 689/81 che, al contrario, definisce un diverso termine quinquennale; oggi non v’è dubbio che, dopo la precisazione contenuta nel comma 7-bis, secondo cui l’omesso versamento delle somme percepite genera responsabilità erariale, il termine di prescrizione sia certamente quinquennale.
A cose normali la sua decorrenza iniziale dovrebbe coincidere con la effettuazione della prestazione extra-lavorativa – ossia dal giorno in cui il diritto sanzionatorio poteva essere fatto valere – ma in questo caso si entra nel perimetro operativo dedotto dall’articolo 2935 c.c. secondo cui il termine di prescrizione decorre non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all’avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato. 
E, nella casistica qui in rapida osservazione, la mancata comunicazione del futuro svolgimento di attività extra -istituzionale radica quell’occultamento doloso che comporta lo slittamento del termine inziale di decorrenza al momento dell’accertamento del fatto ad opera degli organi di vigilanza.
Sul punto la giurisprudenza è univoca. Corte dei conti Lazio 308/2023 osserva che l’occultamento doloso può realizzarsi anche attraverso un comportamento semplicemente omissivo del debitore avente ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge, come nel caso di specie, la preventiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza. E tale obbligo, osserva la Corte contabile romana, è insito nella disciplina, generale e settoriale, prevedente le attività extra istituzionali e le incompatibilità dei pubblici dipendenti dettata dall’art.53, comma 7, del d.lgs. n.65 del 2001. La circostanza che, solo determinate attività extra professionali possano essere autorizzate, rende evidente che le stesse debbano essere – in termini di ricorrente obbligo giuridico – tutte portate a conoscenza dell’Amministrazione di appartenenza del pubblico dipendenteE la mancata richiesta di autorizzazione (vale a dire l’omessa informativa), sia pure per le attività incompatibili destinata a un epilogo di rigetto da parte della P.A., integra la condotta tesa all’occultamento dell’asserito danno, mentre elemento costitutivo del fatto dannoso deve ritenersi il mero svolgimento dell’attività, vietata a monte dal legislatore.
Ed anche la Corte di cassazione si è recentemente orientata su tali coordinate. Con la sentenza 23 gennaio 2024, n. 2307, la sezione II ha ribadito che il luogo della commessa violazione coincide per le violazioni omissive pure come sono sostanzialmente quelle descritte nei commi 7 e 9 con il luogo dell’ accertamento dell’illecito e non con quello di “esecuzione” della omissione, così implicitamente confermando la decorrenza da tale termine del periodo di prescrizione quinquennale dal momento dell’accertamento pieno e completo di tutti i contorni dell’illecito.

e) La diversa valutazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione nelle ipotesi di incompatibilità assoluta

Se tutto questo è logico e non in contestazione in ordine ad incompatibilità relative, ossia pertinenti lo svolgimento di attività autorizzabili, ma svolte senza preventivo titolo autorizzativo, ove viene valorizzata come occultamento doloso, la mancata comunicazione preventiva all’ente di appartenenza, qualche dubbio può emergere in ordine ad ipotesi di incompatibilità assolute ove, a ragion di logica, nessuna richiesta preventiva dovrebbe essere avanzata.


>> Clicca qui per approfondire l’argomento con l’articolo di Massimo Ancillotti

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