In seguito a segnalazione di sinistro stradale, causato da oggetti nell’abitacolo di un autoarticolato, il MIT interviene in materia di visibilità anteriore
L’omologazione dei veicoli destinati al trasporto cose – inquadrati nelle categorie internazionali N – è oggetto di normativa armonizzata a livello comunitario. Questa non prevede alcuna verifica della visibilità diretta (non essendo i veicoli predisposti all’installazione di attrezzature anteriori, come nel caso di trattori agricoli o macchine operatrici) mentre è controllata la visione ottenibile con gli specchietti.
Al contrario, per veicoli quali trattori agricoli, macchine operatrici ovvero macchine agricole operatrici sono previste specifiche verifiche, disciplinate da norme che stabiliscono il campo di visibilità anteriore, per tenere conto in particolare delle eventuali attrezzature montate anteriormente agli stessi.
Visibilità anteriore negli autoarticolati: eventuali modifiche all’abitacolo non devono violare l’art. 78 c.3 C.d.S.
Per il MIT appare dunque evidente che:
“modifiche apportate ad un veicolo, come quella in esame, e che interessino in particolare i requisiti di sicurezza previsti dal costruttore del medesimo veicolo, quale la riduzione della visibilità, possano rientrare nell’ambito delle violazioni di cui al comma 3 dell’articolo 78 del Codice della Strada”
Oltre al succitato articolo (che ha per oggetto le “Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione”), la circolare rileva anche che l’applicazione di oggetti ingombranti sui veicoli (assimilati a un carico trasportato) è lecita se rientra nel canone dettato dall’art. 164 C.d.S., comma 1 (“Sistemazione del carico sui veicoli”) che dispone, fra l’altro, che gli oggetti caricati a bordo del veicolo non riducano la visibilità del conducente.
Consulta la Circolare prot. 2349 30.1.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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