Nei confronti del provvedimento, con unitario atto, i due hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore.
Con un primo motivo hanno lamentato che era stata rigettata la richiesta di esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 61 n. 7 c.p. per l’erronea applicazione della legge sostanziale, avendo la Corte di Appello sostenuto l’esistenza di un danno di particolare gravità per essere lo stereo sottratto di apprezzabile valore, senza tuttavia indicare quale fosse tale valore, come emergente dalle prove acquisite. Né la Corte di Appello, in mancanza di accertamento in merito al valore oggettivo del bene, aveva fatto riferimento alle condizioni economiche della persona offesa.
Con un secondo motivo è stato censurato il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., nonostante gli imputati avessero fatto un’offerta reale di una somma corrispondente al valore del danno causato con il danneggiamento del parabrezza dell’autovettura della persona offesa. La Corte di Appello aveva escluso l’integralità del risarcimento, per non essere stato risarcito il danno morale, senza però dare alcuna indicazione sull’an e sul quantum del patema d’animo patito dalla persona offesa, alla quale peraltro era stato restituito lo stereo già in sede di denunzia.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento