Si tratta dello spossessamento di un bene mobile, ma in questo caso la cosa confiscata deve essere distrutta, salvo si tratti di somme di denaro. Tenuto conto che l’articolo 213 non disciplina le modalità di sequestro delle cose diverse dai veicoli, né la loro successiva confisca, si ritiene applicabile il
d.P.R. 571/82, regolamento attuativo della legge 689/81.
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