Tuttavia, specifiche disposizioni di legge hanno consentito l’impiego di tali apparecchi, per l’accertamento delle violazioni all’articolo 142 del codice della strada, per il superamento dei limiti di velocità, unicamente su determinate tipologie di strada, tassativamente indicate nell’articolo 4 del decreto legge 121/02, come convertito in legge 168/02 e, in particolare, per le strade classificate ai sensi dell’articolo 2 del codice come autostrada o extraurbana principale, senza limitazioni, mentre per le strade extraurbane secondarie o urbane di scorrimento…
Sulla possibilità di utilizzare apparecchi per il controllo del rispetto dei limiti della velocità anche per l’accertamento delle violazioni dell’articolo 141 (G. Carmagnini)
La normativa vigente consente l’impiego di specifici apparecchi debitamente approvati per il controllo delle violazioni in materia di velocità, anche senza la presenza degli agenti accertatori, così da rendere possibile la contestazione differita mediante notificazione del verbale di accertamento.
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