Giurisprudenza

– Corte Costituzionale 24/6/2010, n. 226 – Illegittima previsione di legge che consente la formazione delle ronde finalizzata alla segnalazione di situazioni di disagio sociale. Il comma 40 dell’art. 3 della legge n. 94 del 2009 deve essere dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, quarto comma, Cost., limitatamente alle parole «ovvero situazioni di disagio sociale» in quanto invaderebbe la competenza regionale in materia di servizi sociali Corte Costituzionale 21 giugno 2010, n. 223Illegittima costituzionalmente la legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 recante “Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità “autovelox” sulle strade di proprietà regionale”, in quanto nell’assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, attuata nel 2001, la disciplina della circolazione stradale è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato

25 Giugno 2010
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– Corte Costituzionale 24/6/2010, n. 226 – Illegittima previsione di legge che consente la formazione delle ronde finalizzata alla segnalazione di situazioni di disagio sociale. Il comma 40 dell’art. 3 della legge n. 94 del 2009 deve essere dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, quarto comma, Cost., limitatamente alle parole «ovvero situazioni di disagio sociale» in quanto invaderebbe la competenza regionale in materia di servizi sociali
Corte Costituzionale 21 giugno 2010, n. 223Illegittima costituzionalmente la legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 recante “Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità “autovelox” sulle strade di proprietà regionale”, in quanto nell’assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, attuata nel 2001, la disciplina della circolazione stradale è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato