Revisione patente – azzeramento punteggio – decurtazione punti – sanzione accessoria

Il TAR Umbria segue l’indirizzo che si va consolidando per cui la giurisdizione in materia di impugnazione del provvedimento con cui, a seguito dell’azzeramento del punteggio, viene disposta la revisione della patente, ai sensi dell’articolo 126-bis del Codice della Strada, apparterrebbe al giudice ordinario. La domanda allora sorge spontanea, per cui se la decurtazione è sanzione accessoria, allora raddoppia o comunque subisce l’incremento previsto da ogni singola disposizione che lo prevede per le sanzioni accessorie o per le sanzioni in genere? TAR Umbria, Perugia, sez. I, 22/10/2010 n. 490

25 Novembre 2010
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