È costituzionalmente illegittimo l’art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione alternativi al deposito presso la cancelleria

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