Attività di polizia giudiziaria: privazione della libertà personale e coazione fisica

A cura di R. Platania (Commissario Corpo P.M. Prato)

30 Marzo 2011
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Il primo comma dell’art. 55 del Codice di Procedura Penale testualmente recita: ”La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant`altro possa servire per l`applicazione della legge penale”. Il Legislatore, con chiarezza, affida
alla Polizia Giudiziaria il compito di interrompere la protrazione della condotta penalmente rilevante posta in essere dagli autori del fatto. Del resto, la ricerca stessa degli autori, è una espressione che richiama non soltanto una mera attività di individuazione e di successiva identificazione delle persone da sottoporre ad indagine ma, in senso più ampio, la messa a disposizione dei responsabili alla Giustizia penale, anche ai fini della concreta espiazione della pena alla quale sia condannato l’imputato all’esito
del dibattimento.

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