Pubblicità sulle strade – art. 23 c. 5 del DL n. 285/92 per l’apposizione di cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada visibili da un’altra strada appartenente ad ente diverso
Il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

13 Luglio 2011
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È sempre necessario il nulla osta tecnico per la collocazione di pubblicitàvisibile da strade di proprietà di enti diversi. Pertanto, nel caso in cuila pubblicità sia visibile da strade di proprietà di enti diversi, gli entiproprietari delle strade dalle quali è visibile l’impianto, dovrennovalutare se sussistono le condizioni di sicurezza previste dall’articolo 23e dal regolamento, in particolare per quello che concerne l’interazione delmessaggio pubblicitario con la segnaletica. Ovviamente, il parere ha naturapreventiva rispetto al rilascio dell’autorizzazione e vincola l’ente che ladeve rilasciare.

Leggi il parere 2/3/2011 prot. n. 0001144 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti