Allocazione del servizio di polizia municipale in posizione di staff al sindaco – applicabilità delle norme sulla partecipazione
TAR Puglia sez. III, 9/7/2011 n. 1053

19 Luglio 2011
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
1. Il decreto con il quale il sindaco ha ribadito, tra l’altro, l’allocazione del servizio di polizia municipale in posizione di staff al sindaco, pur avendo natura mista di atto di macro organizzazione, in quanto ridefinisce l’organizzazione dei servizi e dispone l’allocazione del servizio di polizia municipale in posizione di staff al sindaco e di atto di micro organizzazione, in quanto oltre a definire le singole posizioni dirigenziali designa i singoli dirigenti quali titolari delle posizioni dirigenziali dal decreto stesso individuate, nella fattispecie oggetto di gravame viene in rilievo quale un atto di macro organizzazione, in quanto oggetto del presente giudizio è unicamente il riscontro della conformità a legge dell’assetto organizzativo dell’amministrazione relativo alla posizione attribuita al comandante della polizia municipale. Ciò chiarito, l’atto di macro organizzazione in quanto atto generale è espressamente sottratto alle norme sulla partecipazione, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990 che al comma 1 recita: “Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.”.

2. Secondo quanto dispone l’art. 9 della legge n. 65 del 1986, il comandante della polizia municipale è responsabile verso il sindaco, il quale a sua volta è l’organo titolare delle funzioni di polizia locale che competono al comune (artt. 1 e 2) (cfr. Cons. Stato, sez. V, del 17.2.2006, n. 616). Ne consegue che l’allocazione del servizio di Polizia Municipale in posizione di staff al Sindaco non è in contrasto con l’art. 9 della legge n. 65 del 1986 che prevede la responsabilità del comandante della polizia municipale verso il sindaco; di contro sarebbe illegittimo un provvedimento che ponesse il comandante della polizia municipale alle dipendenze di un funzionario del comune in quanto equivarrebbe a trasferire a quest’ultimo funzioni di governo che per legge competono al sindaco.

Leggi la sentenza