Il rito applicabile ai ricorsi giurisdizionali in materia di sanzioni amministrative con l’entrata in vigore della riforma. La terza parte dell’approfondimento a cura di G. Carmagnini

26 Settembre 2011
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Sulla costituzione dell’amministrazione
Come già disponeva l’articolo 23, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il decreto di fissazione dell’udienza di discussione il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Pertanto, stante il richiamo alle norme processuali del rito del lavoro, l’amministrazione deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza. La costituzione deve avvenire mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio; inoltre, il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

Quanto al computo del termine a ritroso, non trattandosi di termini liberi, non deve essere considerato il giorno dell’udienza, mentre si considera il decimo giorno anteriore all’udienza. Pertanto se l’udienza è fissata per il 15 settembre, il deposito della memoria difensiva e della documentazione contenente gli elementi indicati dall’articolo 416 del codice di procedura civile, deve avvenire entro il 5 settembre. Vale a dire che, nel computo dei termini a ritroso, il giorno dell’udienza va considerato come il dies a quo e il decimo giorno antecedente a quello dell’udienza il dies ad quem, per cui il dies a quo non si computa nel termine, mentre va computato il dies ad quem (in senso conforme Cassazione civile sez. lav., 23 febbraio 1998, n. 1926 – Cassazione civile sez. lav., 3 gennaio 1995, n. 26).

Ora, la regola secondo la quale se il giorno in cui cade il termine è festivo, il termine si sposta al primo giorno utile non festivo, se da un lato è certo che si applichi anche per i termini perentori (così Cass. civ. sez. III 20 aprile 1978, n. 1896), pare invece non operare per i termini a ritroso (così Cass. civ. sez. lav. 12 dicembre 2003, n. 19041). Pertanto, se il termine per il deposito della memoria difensiva e dei documenti cade di domenica, detto termine non potrebbe intendersi prorogato al lunedì, ma, di fatto, si dovrebbe intendere anticipato al sabato. In particolare, il Tribunale di Torino, con sentenza del 21 marzo 2005, proprio in tema di costituzione del convenuto nel processo del lavoro, a precisato che l’articolo 155 quarto comma c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno seguente non festivo il termine che scada in giorno festivo, opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva, e non anche per quelli che si computano a ritroso (quali, ad esempio, i termini per la tempestiva costituzione del convenuto ex artt. 166, 416 c.p.c.), con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività processuale, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione di quell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze di difesa della (contro)parte destinataria dell’iniziativa processuale (nel nostro caso, il ricorrente) e garantite con la previsione del medesimo (Cass. 19041/2003; Cass. 16343/2002; Cass. 7331/2002; Cass. 5187/1977; Cass. 986/1966, tutte conformi).

Preso atto di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, occorre allora provare ad individuare gli effetti di una tardiva o incompleta costituzione, indicazione dei mezzi di prova, contestazione dei fatti portati dall’attore a fondamento della domanda e deposito dei documenti, fermo restando che il rispetto dei termini in un contesto caratterizzato dalla massima concentrazione delle attività processuali e dall’espresso divieto per il giudice di procedere con udienze di mero rinvio, appare una naturale conseguenza. Peraltro, a differenza di ciò che avviene nel contenzioso regolato dall’articolo 204-bis, dove se è richiesta la sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato l’udienza di comparizione è fissata addirittura non più tardi del ventesimo giorno successivo al deposito del ricorso, con il nuovo rito, comunque, l’udienza di comparizione, ance in caso di richiesta di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato (articolo 5 del decreto) la scansione dei termini rimane fissata dall’articolo 415 del codice di procedura civile, per cui tra il giorno della notifica del decreto di fissazione dell’udienza di discussione al convenuto e la data dell’udienza stessa non può decorre un termine inferiore a trenta giorni, assicurando all’amministrazione un congruo termine di almeno venti giorni per il deposito della memoria difensiva e dei documenti necessari. L’articolo 204-bis, comma 3-bis, dispone invece (ormai per i ricorsi presentati sino al 5 ottobre 2011) che tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non superiori a trenta giorni (sessanta se il luogo della notificazione si trova all’estero) potendo comprimere così l’attività dell’amministrazione convenuta, tanto che sul punto è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, ormai superata per effetto dello ius superveniens…

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