Codice, c’è chi pensa a una riforma… Finalmente! Considerazioni a cura di Potito Iascone a margine della notizia pubblicata il 26/9 dal titolo: “Codice, c’è chi pensa a una riforma. Un’altra”

30 Settembre 2011
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Mi permetto di fare alcune considerazioni sulla notizia apparsa il 26/9 su “vigilaresullastrada” sotto il titolo “Codice, c’è chi pensa a una riforma. Un’altra” (tratta dal blog “Autodifesa” di Quattroruote (http://autodifesa.quattroruote.it – n.d.r.).
Io direi: finalmente una vera Riforma! perché finora non ve n’è stata alcuna degna di questo nome.
Fino ad oggi abbiamo avuto soltanto interventi episodici disarticolati e talvolta anche sconclusionati, ripetuti e contraddittori, che non hanno riformato il codice, ma lo hanno soltanto maldestramente manomesso.
L’attuale cd. “nuovo codice della strada” la cui stesura ebbe termine ormai vent’anni fa, necessita assolutamente di una riforma completa, razionale e soprattutto coerente nella sua architettura normativa. I vari interventi di leggi e leggine, talune episodiche, per ultimo quella raffazzonata del luglio 2010, hanno reso il codice in gran parte discutibile nella sua organicità e completezza. Il testo infatti è stato in molte parti stravolto nelle sue linee essenziali da interventi del legislatore succedutisi in varie stagioni e con diverse finalità modificative.
Oggi occorre invece la stesura di un nuovissimo codice di diversa concezione ed impostazione, il che è possibile soltanto mediante una legge delegata preparata da mani esperte e soprattutto con una linea di coerenza giuridica ineccepibile. Perciò occorre una nuova legge delega che contenga principi e criteri direttivi veramente innovativi e di attualità, recepibili anche tra quelli contenuti nell’art. 2 della legge n. 85/2001 che non ebbero attuazione.
Ciò può essere fatto appunto, come avvenne prima negli anni 1990-92 e poi nel 2001, da parte di una apposita commissione composta da persone competenti ed esperte. Un esempio del genere lo abbiamo avuto in questi giorni con il D.Lgs. n. 150/2011, recante le disposizioni di semplificazione dei procedimenti civili. Testo del tutto razionale ed accettabile sotto il profilo giuridico, ma in particolare con la dote della preordinata finalità di semplificare la complicata materia dei procedimenti civili.
Un codice a contenuto squisitamente tecnico qual è quello della strada non può essere rivisto con una legge ordinaria, con tutto riguardo alle Commissioni parlamentari che, anche con il miglior intento, non potranno mai licenziare un testo normativo ampio, complesso ed articolato nei suoi contenuti tecnico-giuridici nella materia della disciplina della circolazione stradale nel suo ampio spettro di interessi perseguiti.
Se il Parlamento si deciderà a varare la legge delega, anche a fine legislatura, nulla impedirà poi al Governo di preparare e poi presentare al subentrante nuovo Parlamento un nuovo disegno di legge delegata ben congegnato e di utile portata innovativa.
In passato gia si è verificata tale situazione. Il Parlamento approvò infatti la legge delega n. 85 del 2001 a fine legislatura ed il nuovo Governo, con il parere del nuovo Parlamento, all’inizio del 2002 varò la parziale riforma del codice con il D.Lgs. n. 9/2002. In quella occasione semmai è da recriminare che il Governo non abbia accolto in toto il testo della riforma del codice preparato dall’apposita Commissione che riguardava ben 150 articoli. Molte delle “riformette” introdotte ed approvate con le leggi agostane degli anni successivi in gran parte hanno recepito molte modifiche già proposte sulla base della citata legge delega n. 85.
Ben venga quindi una nuova legge delega per una completa riforma del codice, così da sperare in un almeno prossimo decennio di attuazione senza patemi di novelle disutili ed incongruenti.
Credo che proprio ciò si aspettino gli addetti ai lavori che veramente hanno a cuore la migliore normativa di questo importante settore.

Potito Iascone