Nuove norme antimafia e CdS. La previsione dell’arresto nel caso di guida senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, per conducente già sottoposto a misura di prevenzione personale. L’approfondimento a cura di S. Bedessi

10 Novembre 2011
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Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, di recente uscita, ha apportato corpose modifiche alla normativa antimafia.
Pur trattandosi di un importante e doveroso riordino di una congerie di normative varie che, percorrendo oltre mezzo secolo di storia giuridica avevano, con disposizioni anche disparate, affrontato il tema della delinquenza mafiosa, è già stato osservato da altri autori (1) che si sarebbe potuto procedere ben oltre quello che appare una riorganizzazione didascalica della normativa attuale, sforzandosi di superare alcuni compromessi, con una posizione ben più forte del Parlamento riguardo al tema portante del codice.
Al di là della materia principale, fra le modifiche sembra essere passata sotto silenzio (2) la previsione dell’arresto da sei mesi a tre anni nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, qualora il conducente risulti già sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale.
Da ricordare che le misure di prevenzione, fino alla presente riforma, erano disciplinate dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che sottraeva alla competenza esclusiva dell’autorità di polizia il compito di applicare tale misure, sottoponendole al controllo della autorità giudiziaria, oppure alla diretta applicazione da parte della stessa autorità.
Le misure di prevenzione sono state adesso ridefinite dal libro 1 del D. Lgs. 159/2011 (che titola appunto “Misure di prevenzione”) il quale, come la precedente norma, suddivide fra misure di prevenzione patrimoniali e misure di prevenzione personali; queste ultime si possono elencare come segue:

– foglio di via obbligatorio (competenza del Questore, previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 159/2011;

– avviso orale (competenza del Questore, previsto dall’art. 3)

– avviso orale con possibilità di divieto di detenzione di qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità, offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi (competenza del Questore, previsto dall’art. 3);

– sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (competenza dell’Autorità Giudiziaria, prevista dall’art. 6);

– sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l’aggiunta del divieto di soggiorno in uno o più Comuni (competenza dell’Autorità Giudiziaria, prevista dall’art. 6);

– obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora abituale (competenza dell’Autorità Giudiziaria, previsto dall’art. 6)…

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