Il decreto legge 1/2012: riflessi sull’immagine della polizia municipale.
L’approfondimento a cura di S. Bedessi

31 Gennaio 2012
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E’ stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, “Disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo   sviluppo   delle infrastrutture e la competitività.”, continuando nel deprecabile metodo di provvedere a riforme strutturali di intere discipline a suon di decreti legge, strumenti legislativi che dovrebbero essere utilizzati, come recita la Costituzione della Repubblica Italiana (art. 77 Cost.), fino a prova contraria tutt’ora valida, “… in casi straordinari di necessità e d’urgenza …”.
Quale sia il caso straordinario di necessità e d’urgenza che porterà, entro pochissimi giorni, ad emanare l’ennesimo decreto legge per ottenere certificati di nascita e di nozze in tempo reale (cfr. ANSA – 26 gennaio 2012 – “Patroni Griffi, certificati nascita e nozze in tempo reale – Arriva ‘taglia-burocrazia’. Il ministro all’ANSA: ‘Sarà anche più facile il rinnovo della patente”), è difficile dirlo; sicuramente quello che si può osservare è che l’approccio dell’attuale governo esprime una forte continuità metodologica con il governo precedente, che ci aveva già deliziato con vari titoli ad effetto mediatico “taglia-costi, taglia-carta, ecc.”: si governa a suon di decreti.
Al di là di questo il d.l. 1/2012 contiene alcune norme che possono interessare l’attività della polizia municipale.
All’articolo 1 (Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese), alcuni principi generali che influiranno sui controlli commerciali, annonari e correlati alle attività produttive; infatti il comma 1 dello stesso articolo va ad abrogare, in modo generalizzato, “… a)  le  norme  che  prevedono  limiti  numerici,  autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque  denominati  per  l’avvio  di  un’attività economica   non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del  principio di proporzionalità; b) le norme che pongono  divieti  e  restrizioni  alle  attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite,   nonché   le   disposizioni   di    pianificazione    e programmazione territoriale o temporale autoritativa  con  prevalente finalità economica o prevalente  contenuto  economico,  che  pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli,  ovvero  non  adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori  economici ponendo un trattamento differenziato  rispetto  agli  operatori  già presenti sul mercato, operanti in  contesti  e  condizioni  analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l’offerta di  prodotti  e servizi al consumatore, nel tempo nello  spazio  o  nelle  modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli  operatori economici oppure limitano o condizionano le  tutele  dei  consumatori nei loro confronti…”.
Insomma, lo sbracamento totale in omaggio al neoliberismo, strombazzato come panacea per il risollevamento delle sorti dell’economia italiana, e che invece porterà allo stritolamento dei piccoli operatori economici, strutturalmente impossibilitati a reggere il confronto nel mutato quadro normativo con la grande distribuzione ed i grandi operatori.
Siccome le esclusioni da questa “liberalizzazione” generalizzata non sono fatte per materia, unicamente prevedendo, al comma 4, un obbligo per Regioni, Provincie (si badi bene, oltre al mancato uso del congiuntivo del comma 1, in gazzetta ufficiale “Provincie” è scritto con la “i”, meno male che è un governo di professori) e Comuni, di adeguarsi ai principi di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2012 con le loro normative di legge (regionale) o regolamentari, si possono solo immaginare quali situazioni ambigue potranno venire a crearsi…

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