Gli agenti in categoria C possono coordinare gli altri agenti di Polizia Locale?
Si’! O meglio, sì…. Ma… Vediamo di fare chiarezza.
Possiamo avere:
– gli addetti al coordinamento;
– gli addetti al coordinamento e controllo.
In base al contratto attualmente in vigore, sono inquadrati in categoria D gli addetti al coordinamento e controllo. Poco importa ora capire i gradi attribuiti dalle singole Regioni italiane che spaziano dagli ispettori e commissari, per passare ai tenenti, capitani e maggiori, sostituti commissario, commissario capo e chi più ne ha più ne metta.
Quello conta è l’inquadramento in categoria contrattuale giuridica D (poco importa se D1 o D3 giuridico) degli addetti al coordinamento e controllo.
Bene! Ma gli addetti al semplice controllo chi sono? Sono operatori collocati in categoria C per i quali vi è la possibilità di corrispondere il compenso previsto dall’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL del 1° aprile 1999, per l’attribuzione di specifiche responsabilità. Tali mansioni sono infatti ascrivibili alla categoria C previa contrattazione in sede integrativa decentrata
Attenzione però!
Mentre gli addetti al coordinamento e controllo sono ufficiali di PG per il combinato disposto dell’articolo 57 comma 3 codice di procedura penale e dell’articolo 5 comma 1 legge 65/1986, gli addetti al coordinamento sono agenti di PG.
Ricordate gli appuntati dei Carabinieri? Ecco proprio quelli.
Se vogliamo per un attimo paragonare la gerarchia dell’Arma, gli addetti al coordinamento sono gli appuntati (attenzione: non quelli però che abbiamo visto per un po’ di tempo col grado UPG).
Questa la conclusione/precisazione alla quale si è arrivati con il Parere Ministero dell’interno 1/11/2011 prot.11482 – Attribuzione di addetto al personale di PM cat. C.
La questione partiva da un quesito che tendeva a conoscere se può un un ente attribuire la qualifica di addetto al coordinamento e controllo ad un agente di Polizia locale inquadrato nella cat. C?
Il Ministero, con il parere sopra ricordato ha precisato quanto sopra spiegato e cioè:
– l’affidamento di mansioni di coordinamento può rientrare nella categoria C previa contrattazione decentrata e compenso previsto dall’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL del 1° aprile 1999, per l’attribuzione di specifiche responsabilità;
– l’affidamento di mansioni di coordinamento e controllo, oppure semplicemente di ufficiale di PG comporta mansioni superiori di categoria D essendo possibile la qualifica di Ufficiale di PG solo per gli addetti al coordinamento e controllo e non anche per i semplici addetti al coordinamento.
TI CONSIGLIAMO
Organizzazione e gestione della polizia locale
Sergio Bedessi
Sono un Agente di polizia locale con 30 anna di servizio, con qualifica funzionale C4, in assenza del responsabile D2, posso io cordinare l’ufficio. Grazie
potrai avere la responsabilità dell’ufficio con la speciale indennità che può essere prevista per le categorie C ma:
– non sei ufficiale di PG
– puoi essere addetto al coordinamento dei colleghi, ma non al controllo
Può un agente di polizia locale, categoria C5 ed esperienza ultaventennale, ricevere l’incarico di comando in assenza di categorie D all’interno del corpo?
Pur essendo presenti negli altri servizi comunali delle categorie D?
Si fa una grande confusione fra l’organizzazione del personale, dei gradi, delle mansioni della polizia locale, con argomenti economico-sindacali che accomunando la PL con gli altri settori del comune portano ad uno stato di incertezza e appunto di confusione. Il ministero come al solito da pareri, INTERESSATI!!!, volti più ad accrescere tale confusione che a risolvere problemi.
Consiglio: Ogni comando si organizzi come meglio crede.
Non ha senso il paragone con i CC loro non hanno blocchi di progressione o patti di stabilità da rispettare!
caro collega (di blog spero anche di lavoro), non credo che il consiglio dell’organizzarsi ognuno come meglio crede: sono questi i principi dell’anarchia, almeno dal punto di vista filosofico.
Dal punto di vista pratico comporta abuso d’ufficio o altri reati a seconda del comportamento dell’operatore o del Magistrato di turno.
Ricordo che spesso la condanna ha come conseguenza il licenziamento obbligatorio.
Ricordo infine che recentemente:
marescialli/sottufficiali di polizia locale – NON sono ufficiali di PG ma agenti di PG – Sottoufficiali di polizia municipale con grado di maresciallo ordinario – Qualifica – Agenti di p.g. e non ufficiali di p.g. – TAR Puglia, Bari, sez. II – Sentenza 3 ottobre 2012, n. 1730 – È legittima la delibera di giunta comunale, recante “l’adozione del nuovo regolamento del corpo di polizia municipale”, nella parte in cui riserva la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sottoufficiali di polizia municipale con grado di maresciallo ordinario, dovendosi ritenere rispettato il criterio fissato dalla normativa statale che accede ad una nozione di operatore di p.m. in senso ampio. L’art. 5 della legge 65/1986 prevede l’esercizio da parte del personale della polizia municipale di funzioni di polizia giudiziaria, “rivestendo a tal fine la qualità di agente di p.g. riferita agli operatori e di ufficiale di p.g. riferita ai responsabili del servizio o del corpo ed agli addetti al coordinamento e controllo”. Risulta evidente, pertanto, la diversa accezione della locuzione “operatore”, nel sens o che – con riferimento al parametro della citata norma di legge statale – tra gli operatori devono ritenersi inclusi anche i sottufficiali di qualunque grado, in ragione del fatto che tale norma individua in via generale due categorie, quella degli operatori da un lato e quella di responsabile del servizio o del corpo (comandante e vice comandante) e addetti al coordinamento e al controllo (ufficiali). Alla stregua di quanto sopra, ferma restando la discrezionalità che caratterizza l’attività di auto organizzazione dell’ente, non può dirsi illogica la norma del nuovo Regolamento né è ravvisabile alcun profilo di violazione della citata normativa statale, che costituisce il parametro di valutazione della legittimità e che non contempla la figura dei sottufficiali, i quali pertanto – in via di esclusione – non e ssendo sussumibili le figure apicali espressamente citate (comandante, vice comandante e ufficiali addetti al coordinamento) non possono che ricondursi nell’ambito della figura degli operatori. La disposizione di cui al nuovo Regolamento risulta pertanto sostanzialmente equa in relazione alla equa differenziazione sulla base del diverso grado di responsabilità – da http://www.lagazzettadeglientilocali.it
link http://www.sulpm.net/sulpm/aggiornamenti_professionali/marescialli_agentiPG_ott12.pdf
come al solito il ministero non ha capito niente . Un conto sono le funzioni (status) ed un conto sono le mansioni
Le mansioni (compiti contrattuali) restano della cat. C, le funzioni però possono essere di U.P.G. La menzione di addetto al coordinamento e controllo della Legge 65/86 servono solo ad identificare lo status e NON VIETANO l’inquadramento in cat. C . Altrimenti perchè le funzioni di U.P.G. sono svolte indistintamente dai D-1 ; dai D-3; dai dirigenti, che non sono Comandanti ?
Lo ha confermato recentemente la Cassazione che in C possono esserci le FUNZIONI di U.P.G.Molti Comandi già da tempo hanno queste figure e nessun Magistrato ha obiettato (credo che i Magistrati abbiano più titolo dei ministeriali a dire chi è U.P.G.)
caro Mattarelli, credo che le tue considerazioni mettano a rischio i colleghi nel loro operato quotidiano. Dalle mie parti dicono che è facile fare il…. con il…. degli altri. Mi permetto la battua (non fraintenda chi legge), perchè ci conosciamo bene.
Recentemente il TAR ha confermato il parere del Ministero che io ho riportato.
Ricordo che il fatto che alcuni magistrati ritengano la possibilità di inquadramento in C agli ufficialid i PG, non fa giurisprudenza a livello nazionale e non esanta da eventuali denunce e condanne. Ricordo che spesso la condanna ha come conseguenza il licenziamento obbligatorio.
Ricordo infine che recentemente:
marescialli/sottufficiali di polizia locale – NON sono ufficiali di PG ma agenti di PG – Sottoufficiali di polizia municipale con grado di maresciallo ordinario – Qualifica – Agenti di p.g. e non ufficiali di p.g. – TAR Puglia, Bari, sez. II – Sentenza 3 ottobre 2012, n. 1730 – È legittima la delibera di giunta comunale, recante “l’adozione del nuovo regolamento del corpo di polizia municipale”, nella parte in cui riserva la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sottoufficiali di polizia municipale con grado di maresciallo ordinario, dovendosi ritenere rispettato il criterio fissato dalla normativa statale che accede ad una nozione di operatore di p.m. in senso ampio. L’art. 5 della legge 65/1986 prevede l’esercizio da parte del personale della polizia municipale di funzioni di polizia giudiziaria, “rivestendo a tal fine la qualità di agente di p.g. riferita agli operatori e di ufficiale di p.g. riferita ai responsabili del servizio o del corpo ed agli addetti al coordinamento e controllo”. Risulta evidente, pertanto, la diversa accezione della locuzione “operatore”, nel sens o che – con riferimento al parametro della citata norma di legge statale – tra gli operatori devono ritenersi inclusi anche i sottufficiali di qualunque grado, in ragione del fatto che tale norma individua in via generale due categorie, quella degli operatori da un lato e quella di responsabile del servizio o del corpo (comandante e vice comandante) e addetti al coordinamento e al controllo (ufficiali). Alla stregua di quanto sopra, ferma restando la discrezionalità che caratterizza l’attività di auto organizzazione dell’ente, non può dirsi illogica la norma del nuovo Regolamento né è ravvisabile alcun profilo di violazione della citata normativa statale, che costituisce il parametro di valutazione della legittimità e che non contempla la figura dei sottufficiali, i quali pertanto – in via di esclusione – non e ssendo sussumibili le figure apicali espressamente citate (comandante, vice comandante e ufficiali addetti al coordinamento) non possono che ricondursi nell’ambito della figura degli operatori. La disposizione di cui al nuovo Regolamento risulta pertanto sostanzialmente equa in relazione alla equa differenziazione sulla base del diverso grado di responsabilità – da http://www.lagazzettadeglientilocali.it
link http://www.sulpm.net/sulpm/aggiornamenti_professionali/marescialli_agentiPG_ott12.pdf
Poi magari il TAR non ha capito niente come non ha capito niente il Ministero, ma credo che al collega convenga attenersi a questi pareri confermati dalla giurisprudenza del TAR, non servendogli a nulla, magari disoccupato dopo essere stato licenziato a seguito di condanna, dire che tutti non hanno capito niente.
Col libro “incompreso” non si sfama la famiglia
INTEGRAZIONE
Restano ufficiali di PG gli ex sesti livelli
In pratica quelli che, prima del passaggio alle categorie con lettere del nuovo ordinamento contrattuale, erano al sesto livello mentre gli agenti erano al quinto.
Per la verità, tra re inquadramenti automatici, progressioni verticali “dedicate”e pensionamenti dovrebbero essere oramai pochi quelli che, VI livello (UPG) quando gli agenti erano al V livello, sono attualmente ancora in C.
Quei pochi (devo ammettere sfortunati) erano e restano UPG.
Ovviamente a tutte queste considerazioni fanno eccezioni eventuali contratti delle province autonome che non conosco
chiedo scusa ma non condivido : se prima lei ha detto che sono upg gli appartenenti alla cat.D perchè mai lo dovrebbero essere i cat.C ex VI liv. che secondo le “code contrattuali” non sono transitati in D per carenza dei requisiti?
Sono un collega di Livorno. Consentitemi di esprimere la mia modestissima opinione riguardo ai compiti di UPG per il personale di fascia C della Polizia Locale.
Io credo che il TAR Puglia abbia dato una interpretazione inesatta della norma e farebbero bene i colleghi di Andria a fare ricorso al Consiglio di Stato. Non solo, io credo che dovremmo tutti quanti sostenerli in questa battaglia perché, secondo me, in qualche modo ne è coinvolta la dignità di tutta la categoria.
Ma, al di là delle “opinioni”, leggiamo il testo dell’art. 5 L. 65/86 e vediamo perché l’interpretazione data dal TAR Puglia conduce fuori strada. Dice il testo della norma in esame (per la parte che qui interessa): “Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del Servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ecc…”.
Ebbene, dove sta scritto che gli addetti al coordinamento e controllo debbono essere necessariamente ufficiali (ovvero personale di fascia D)? A ben vedere, si parla di responsabili del Servizio o del Corpo e di addetti al Coordinamento e controllo senza specificare in alcun modo il livello di inquadramento! Se lo avesse davvero voluto, credo che il legislatore del 1986 non avrebbe trovato ostacolo nello specificare che per quei ruoli occorreva personale inquadrato in una certa fascia contrattuale. Insomma, gli sarebbe bastato formulare l’articolo in maniera diversa ed avrebbe fugato ogni dubbio.
Perché, allora, non lo si è fatto? A me pare, invece, che il legislatore, nell’operare la distinzione tra agenti ed ufficiali di PG, si sia basato proprio sul criterio del modello organizzativo adottato in concreto dal singolo Ente, piuttosto che su quello del livello di inquadramento contrattuale! A me pare proprio che, saggiamente, il legislatore dell’epoca abbia preferito riferirsi al modello organizzativo, piuttosto che al sottostante sistema contrattuale, viste le mutazioni e gli adattamenti cui esso può andare soggetto nel tempo. Può far piacere o meno, ma il dato di fatto resta questo: contrariamente a quanto sostenuto dal TAR Puglia, nell’operare la distinzione tra chi può assumere la qualifica di agente od ufficiale di PG, nella Polizia Locale, non si deve fare riferimento ai livelli di inquadramento contrattuali, ma piuttosto al modello organizzativo adottato in concreto dal singolo Ente. E quindi, per capire chi può esercitare le funzioni di UPG, occorrerà innanzitutto andare a vedere a chi sia stata assegnata, rispettivamente, la funzione di responsabile del Servizio o del Corpo, o la funzione di addetto al coordinamento e controllo.
Fatta questa doverosa premessa di metodo, basata su di una lettura della norma quanto più possibile aderente al testo, è innegabile che qualche problema potrebbe insorgere nel caso in cui si dovesse accertare che il livello di inquadramento contrattuale dei soggetti cui sono stati affidati i compiti di coordinamento e controllo, non consente di svolgere tali funzioni. E quindi, il vero problema a questo punto è capire se il personale di fascia “C”, dell’attuale CCNL Regioni ed Autonomie Locali, possa svolgere o meno le funzioni di coordinamento e controllo. A mio parere la risposta è positiva. Cercherò di spiegare perché.
Sappiamo tutti che, col CCNL del 31.03.99, fu introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale degli Enti Locali, la cui principale innovazione fu quella di sostituire le vecchie “qualifiche funzionali” con le c.d. “categorie”, di nuova istituzione. In quella sede si stabilì il passaggio retroattivo (dal 01.01.98) di tutto il personale di “vigilanza” dalla V° alla VI° qualifica funzionale, mentre, dalla data della firma del contratto, il suddetto personale confluì tutto nella nuova categoria “C” (vedi art. 7/4°, CCNL citato). Da allora in poi il trattamento tabellare iniziale d’ingresso, per tutto il personale della c.d. “vigilanza”, è quello corrispondente alla Catg. C1 e non esiste più, nella Polizia Locale, personale inquadrato in una Categoria inferiore.
Andiamo a vedere, allora, quali sono le “mansioni” esigibili al personale di fascia “C” delle AA.LL. A questo proposito occorre andarsi a leggere le declaratorie riportate nell’allegato “A” del CCNL 31.03.99 (richiamato dall’art. 3/4° comma, stesso CCNL). Ebbene, se vado a leggere il testo di tale CCNL, così come ad oggi disponibile sul sito web dell’ARAN, tra le diverse mansioni esigibili dal personale di fascia C delle Regioni ed AA.LL., troviamo richiamati compiti caratterizzati da “Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi”; e poi “Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”. Nella esemplificazione dei profili, infine, si indica espressamente il lavoratore “che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza”.
Ebbene, se da un lato, l’esplicita esemplificazione riportata nell’allegato “A”, toglie ogni dubbio in ordine alla possibilità di “coordinare” altri addetti (anche della stessa Categoria, visto che altrimenti, nella Polizia Locale, non vi sarebbe nessuno da coordinare), più complesso è stabilire se il personale di Catg. “C” possa anche esercitare anche funzioni di “controllo”.
Gli esempi riportati nell’allegato “A” non possono ovviamente ritenersi tassativi e pertanto, il problema non può che essere risolto in via interpretativa, andando a desumere il dato che qui interessa dall’analisi dei compiti e delle mansioni concretamente esigibili da questa categoria di personale. Da questo punto vista, appare di particolare interesse la possibilità di attribuire alla catg. “C” una eventuale “responsabilità di risultati”. Mi domando, infatti, in che modo si potrebbe escludere la possibilità, se non il dovere, di esercitare una qualche forma di “controllo”, in capo a chi si è visto assegnare il compito di garantire un certo risultato? Insomma, come si potrebbe garantire un risultato, se non si ha la possibilità di “controllare”, di verificare l’effettiva attuazione delle disposizioni date, di quanto “coordinato”, al fine del raggiungimento di quel risultato?
Io credo, pertanto, che, sia pure nei limiti della “media complessità dei problemi da affrontare” e delle “conoscenze mono-specialistiche” di cui alla relativa declaratoria, diviene difficile escludere per il personale di fascia “C” il potere/dovere, non solo di “coordinare” altri addetti, ma anche di “controllare” il loro operato, una volta attribuiti ad essi compiti che comportino una qualche responsabilità di risultato, che non sia legata all’operato individuale, ma a quello del gruppo da essi coordinato. Altrimenti, converrete, non avrebbe alcun senso attribuire loro una tale forma di responsabilità.
Ebbene, alla luce di questo ragionamento, credo si possa ritenere del tutto compatibile con la declaratoria della Catg. “C” anche l’esercizio delle funzioni di c.d. “coordinamento e controllo” ex art. 5 l. 65/86, una volta attribuite a personale inquadrato in questa catg. anche le sopradette funzioni di risultato, in relazione alle esigenze organizzative dell’Ente. Questo potrebbe accadere ogni qualvolta ad un agente di catg. “C” venga affidata la responsabilità di un ufficio, ad es. Ma non solo, in Enti privi di personale di Catg. “D”, paradossalmente, potrebbe essere inquadrato in Catg. “C” (come spesso accade nella realtà) lo stesso responsabile del Servizio di Polizia Locale. Ed in tal caso, oltre alle difficoltà operative derivanti dal fatto di dover agire senza il supporto di una struttura organizzativa di dimensioni tali da consentire una suddivisione ed una specializzazione nel lavoro, si vorrebbe privare questi soggetti anche della pienezza della potenzialità operativa? Io credo che questo, oltre che ingiusto, sia anche sbagliato, in quanto limitante, in primo luogo, le possibilità dell’Ente, per quanto piccolo sia, di offrire un servizio a 360° ai propri cittadini.
E pertanto, al personale di fascia “C” cui siano state effettivamente attribuite le funzioni sopradette, io credo debba essere riconosciuta, “ex lege”, anche la qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria; sempre che si voglia procedere ad una interpretazione che sia davvero aderente alla lettera della l. n° 65/86. Con buona pace delle opinioni contrarie dei giudici del TAR Puglia.
Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente.
Premetto innanzitutto che dobbiamo, purtroppo, mettere da parte in questa sede questioni sindacali, rivendicative o di merito.
Quello che conta è la norma ed il contratto.
L’allegato ALLEGATO A (CCNL 31.3.1999) prevede inquadramento alla categoria C …(omissis)… lavoratore che, anche coordinando altri addetti …(omissis)… Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale…(omissis)….
AGENTE DI POLIZIA LOCALE: lo dice l’allegato A del contratto
ANCHE COORDINANDO: significa che è prevista la facoltà di coordinamento per gli appartenenti alla categoria C
Quando il comma 6 (art. 3 CCNL 31.3.1999) prevede che gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell’allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili presenti nell’allegato stesso, consente di prevede nuovi profili solo se non contenuti nell’allegato.
Se così non fosse, se cioè l’ente nella sua autonomia organizzativa (che in questo caso non ha)potesse individuare gli addetti al coordinamento e controllo (e quindi UPG) in categoria C anziché D, allora potrebbero inquadrare gli agenti in categoria A: il principio e lo stesso. Se l’ente avesse autonomia organizzativa anche nelle categorie, chi gli vieterebbe di prevedere l’agente di PG in categoria A?
Vorrei qui richiamare anche quanto precisato dall’ARAN
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/4533-ral1310orientamenti-applicativi?mod_search_orapphide=yes
laddove si prevede che …(omissis)… l’allegato A al CCNL del 31.3.1999, relativamente all’area di vigilanza, prevede un unico profilo esemplificativo e cioè quello di agente di polizia municipale e locale; …(omissis)… conseguentemente, si ritiene che per l’area di vigilanza, nella categoria C non possano sussistere due distinti profili (“agente di polizia municipale e locale” o “istruttore di vigilanza” o “vice comandante”), con diversi contenuti, né si può immaginare che tra gli stessi possa esistere un qualunque rapporto di gerarchia o comunque di subordinazione né una differenziazione economica (le diverse posizioni economiche all’interno della categoria C hanno una valenza esclusivamente economica e sono attribuite sulla base di una valutazione selettiva e meritocratica delle prestazioni e dei risultati conseguiti e non rappresentano un differenziale economico connesso a una presunta diversità di mansioni tra profili all’interno della medesima categoria); …(omissis)… il profilo di istruttore di vigilanza aveva senso e significato solo nel precedente ordinamento professionale ex DPR n.347/1983, e successive modificazioni ed integrazioni, che lo collocava nella ex VI q.f., distinguendolo dal profilo base di agente collocato nella ex V q.f.; oggi, tale rilievo è venuto meno per effetto dell’accorpamento nella categoria C, unico profilo di “agente di polizia municipale e locale”, dei profili precedentemente collocati nella ex V e nella ex VI qualifica funzionale, ai sensi dell’art.7, comma 4, del CCNL del 31.3.1999…(omissis)… poiché, come detto, la categoria C è unica e le diverse posizioni stipendiali all’interno della stessa (C1, C2, C3,C4 e C5) hanno una valenza esclusivamente economica, si ritiene che, nel caso proposto, l’ente possa utilmente modificare i contenuti dell’attuale profilo previsto per l’area della vigilanza nella categoria C, attraverso l’inserimento, tra quelli di carattere meramente eventuale e potenziale, anche delle attività proprie del Vice Comandante, e cioè quelle connesse alla sostituzione del Comandante nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimo; queste ultime, in ogni caso, non possono assumere la caratteristica della prevalenza e ancor meno della esclusività, deve trattarsi infatti di mansioni marginali ed episodiche rispetto a quelle proprie del profilo della categoria C …(omissis)…
Quanto al fatto di dare un’interpretazione diversa da quella ministeriale e da quella del TAR…. come ampiamente spiegato in altra risposta, il posto di lavoro è tuo; l’eventuale condanna dopo denuncia penale comporta per te l’incompatibilità di continuare questo lavoro.
Alla famiglia cosa dici? Che il TAR ed il Ministero si sono sbagliati?
Ti ringrazio per la risposta Marchi, porti argomenti interessanti che saranno senz’altro oggetto di più attenta riflessione, anche se, così, a caldo, non mi trovi del tutto d’accordo. Sembra quasi che i profili professionali indicati a titolo d’esempio divengano una qualcosa di tassativo e mi rimane il dubbio che, se solo lo si volesse, sarebbe possibile ricavare, già nelle pieghe del testo della declaratoria, una interpretazione che consenta di vedere anche funzioni di “controllo” tra le varie mansioni esigibili dalla catg. C. (insomma, se mi attribuisci una responsabilità di risultato, va da sè che mi devi consentire anche di “controllare”…).
Alla fine mi sa che l’unico strumento che potrà fare definitiva chiarezza in questo settore sarà la legge di riforma, se solo riuscirà a vedere la luce entro la fine legislatura… Cordiali saluti.
P.S. ma perchè mi devono licenziare? sono un C5, ma non sono affatto UPG, nè credo che il ns Comando intenda creare figure di questo tipo. A suo tempo discutemmo della questione dell’UPG di fascia C tra colleghi, nell’ambito del sindacato ed il tuo intervento è stata l’occasione per rinverdire gli studi e le discussioni fatte all’epoca. Insomma, sono solo un “vecchio vigilaccio” che ogni tanto prova a dire la sua, senza nessuna pretesa di essere depositario di chissà quali verità… 😉 di nuovo saluti.
sono un agente di pm .volevo chiederle se e’ leggittimo che il mio comandante nel foglio di servizio quotidiano ultimamente sta assegnando ad alcuni colleghi il coordinamento di altri in virtu di un tentativo di conciliazione andato a buon fine e di una determina comunale che inquadra aguzzate occhi ed orecchie appunto tali istruttori come UPG, non addetti pero’ al coordinamento ed al controllo praticamente un qualcosa di assolutamente illeggittimo e sicuramente contraddittorio nei termini.Come se non bastasse il comandante incurante di tutto sul servizio li pone a caratteri cubitali come”istruttori di coordinamento alla viabilita’”senza che a questi istruttori sia stata riconosciuta alcuna sorta di responsabilita’.Preciso per dovere di cronaca che il comandante fa questo quando in quel turno di servizio manca ,per motivi vari,l’istruttore direttivo di viabilta’ ed affidando il coordinamento all’istruttore piu anziano.E’ giusto sopportare tutto questo?
rispondo a Mauro.
Credo che il mio parere, per quello che conta consapevole che potrebbe arrivare giurisprudenza diversa da quella fino ad ora conosciuta, e consapevole anche che l’Italia è caratterizzata dalla “geografica del diritto”, è ampiamente riportato negli altri commenti.
Richiamo l’attenzione su una questione. Se ben ricordo, il tentativo di conciliazione è semplicemente un accordo raggiunto presso quello che si chiamava ufficio proviniciale del lavoro innanzi al quale si incontrano un rappresentante del lavoratore ed un rappresentante del datore di lavoro.
Faccio fatica a collocare, nella gerarchia delle fonti, l’attribuzione di qualifica di UPG con un accordo tra lavoratore e datore di lavoro.
Nel commento di Mauro si parla di attribuzione di coordinamento in assenza di altro personale di categoria D. Il parere dell’ARAN, sulla possibilità, estremamente salturaria di affidamento alla categoria C di mansioni da D, fa riferimento a situazioni eccezionali. Nel caso riportato da Mauro pare invece si tratti di normalità.
Ricordo ancora che non è fatto divieto di coordinamento per il personale collocato in categoria C, ma di controllo e che la qualifica UPG è collegata al “coordinamento e controllo”. La lettera “e” anzichè “o” porta a pensare che serva sia il coordinamento che il controllo.
A quanto sopra esposto fa eccezione, ovviamente, chi, devo dire a questo punto sfortunato, era stato inquadrato al VI livello (ora categoria C) quando gli agenti erano al V e che non è stato reinquadrato in D con le code contrattuali.
Fanno eccezione anche eventuali contratti di province autonome che non conosco
per Mattarelli Luciano
salve, è possibile avere cortesemente la sentenza di Cassazione citata. grazie
Sono un agente di polizia trasferitosi in mobilità dalla lombardia in trentino in un comando di 60 persone con 7 ufficiali ed un comandante. A differenza della lombardia dove gli addetti al coordinamento e controllo sono gli ufficiali di PL, in trentino è presente quella anomala figura di agenti (cat.C base) con la qualifica di UPG.
Ora, la domanda scontata è questa: premesso che nutro dubbi sulla legittimità di questa qualifica funzionale per gli agenti, possono essi svolgere funzioni di coordinamento e controllo. Il mio modesto parere è che, dato per certo che in qualche modola funzione di UPG è stata attribuita , questa non necessariamente può estendersi alla responsabilità di coordinamento e controllo del personale di pari categoria. Per capirci, l’Agente UPG dovrebbe (sempre secondo la mia opinione) questa attribuzione ai soli fini funzionali di Polizia Giudiziaria e non in forma più estesa per il controllo ed il coordinamento di altri agenti di cat. C. Chiedo cortesemente agli esperti presenti un’approfondimento sull’argomento. Cordiali Saluti
caro maurizio marchi
sono un collega della regione Lombardia unico operatore del Comune cat. C3 responsabile del servizio di P.L. se come dici tu non posso essere UPG, a chi li faccio fare gli atti attribuiti agli UPG? al Sindaco?
sono Cat. c3 nel comune di Avola (SR). Nel nostro cpmando c’è la figura del Comandante e di un solo Cat. D1.
Stante a quanto asserito Dal ministero i mie 5 colleghi Cat. c3 che hanno avuto riconoscita la qualifica di U.P.G., ad oggi sono “abusivi” o come ho appena letto (cosa ancor più grave) commettono abuso d’ufficio, anche se in Procura sprassiedono perchè la mancanza di personale D1 è diffusa e quindi si bloccherebbero le attività dei vari Comandi?
Segnalo:
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=35
Ne consegue che va ritenuta costituzionalmente illegittima una norma regionale che – al pari di quella oggi impugnata – provveda ad attribuire al personale della polizia locale la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, trattandosi di compito riservato in via esclusiva alla legislazione statale (sentenze n. 167 del 2010 e n. 313 del 2003 cit.).
Se non può farlo una legge regionale, non può farlo un regolamento comunale…
sarebbe sufficiente fare progressioni verticali oppure convenzionarsi con comuni limitrofi assicurando così un’adeguato numero di UPG. Non dimentichiamo che non sono poi così tanti gli atti di esclusiva competenza dell’UPG.
L’informativa di reato può essere inviata al PM anche dal semplice pubblico ufficiale: quindi anche dall’agente di PG.
Pensando alla nostra attività di tutti i giorni, gli atti di esclusiva competenza UPG sono:
– sequestro penale ex art. 321 cpp (quello ex articolo 354 cpp può essere effettuato dall’APG)
– interrogatorio delegato (per le dichiarazioni invece ex articolo 350 comma 7 e 351 cpp è sufficiente l’APG)
– ricezione denunce di furto, altri reati o querele (si ricorda che, invece, la denuncia di smarrimento non necessità dell’UPG ma è sufficiente l’APG)
io credo che l’interpretazione sia errata. Mi spiego la norma dice: ” Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell’articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
letteralmente Operatori PG o di UPG (qualsiasi esso sia) Comandante, e agli addetti al Coordinamento (1 figura) oppure e (congiunzione) al controllo. Queste due parole credo non vanno lette come Coordinamento e controllo (come voi leggete) ma coordinamento e al controllo (altra figura) presumo che il legislatore intendesse Coordinamento Ufficiali UPG e controllo sottufficiali UPG. Chiedo Aiuto
concordo.
E la legge dello Stato fa riferimento agli addetti al coordinamento e controllo che, da contratto, sono inquadrati in categoria D. Fanno eccezione gli ufficiali di PG già inquadrati al sesto livello (quando gli agenti erano al quinto livello) che, pochi oramai, per loro sfortuna non sono passati alla categoria D con le code contrattuali
Di seguito riporto la risposta dell’ANCI ad un quesito posto nella materia di che trattasi.
Data: 20/06/2012 – Area tematica: Personale e Organizzazione – Argomenti AGENTI CATEGORIE QUALIFICHE
Quesito
Attribuzione della qualità di ufficiale di polizia giudiziaria al personale già ascritto alla categoria C con inquadramento minimo C5.
Come noto, la figura del sottoufficiale addetto al coordinamento e controllo in cat. C per la Polizia municipale è in uso ed operante e, anche da parte delle Procure della Repubblica, non ha mai trovato momenti di dubbio.
Recentemente, purtuttavia, si è registrato sul tema il parere del Ministero dell’Interno prot. n. 15700/6 prot. 11482 (doc.1), in cui si è sostenuto, in sostanza, che la figura dell’addetto al coordinamento e controllo sarebbe collocata nella cat. D mentre per personale di cat. C tale attribuzione comporterebbe l’applicazione l’istituto della mansioni superiori ex art. 52 D.Lgs 267/2001.
L’ANVU è prontamente intervenuta per richiedere la revisione di tale parere che, oltre a creare una turbativa operativa a livello nazionale su una attività sinora incontestata, si pone in contrasto con gli indirizzi giurisprudenziali esistenti (doc.2).
Infatti – anche a tacere sul rilievo per cui norme interne interpretative intersoggettive siffatte sono prive di efficacia vincolante secondo l’orientamento dottrinario dominante – tale parere risulta in netto contrasto rispetto, in particolare, all’autorevole pronunciamento della Corte di Cassazione, in funzione nomofilattica, espresso con sentenza a Sezioni Unite n. 10454/2008, con cui il Supremo Collegio ha negato a dei ricorrenti istruttori di vigilanza cat. C del Corpo di PM di Venezia distaccati presso la sez. di PG della Procura della repubblica di Venezia il riconoscimento del trattamento normativo ed economico dei dipendenti inquadrati in cat. D (doc.3).
Pertanto, come sostenuto dalla autorevole dottrina (MONTANARI, doc.4) che ha diffusamente ricostruito i termini della questione, occorre distinguere tra funzioni e mansioni e, sulla scorta dell’indirizzo giurisprudenziale esistente (v. anche Cass. 3289/(1995 e 1975/1997 che ha addirittura avuto modo di affermare che i vigili urbani addetti al controllo sono da considerare ufficiali di PG indipendentemente dalla documentazione di tale qualifica che deriva comunque dallo svolgimento di fatto dell’attività di controllo), appare giuridicamente corretta e convincente l’opinione secondo cui il sottoufficiale di PM, ancorchè contrattualmente inquadrato in cat. C, ma con compiti di addetto al coordinamento e controllo attribuitigli in forza di regolamento comunale possa de iure esercitare la funzione di ufficiale di PG rappresentando altresì che, in ogni caso, la questione è definitivamente superata tramite la previsione regolamentare dell’attribuzione della qualità di ufficiale di PG al personale già ascritto alla cat. C. con inquadramento economico C5, precludendo in nuce il riconoscimento del diritto al trattamento economico della categoria superiore, restando assorbito dalla maggiore prevsione stipendiale per essi prevista dal CCNL, rispetto alla cat D1.
Risposta
Non si ritiene opportuno ne’ sensato in via generale correlare a una posizione di sviluppo raggiungibile per progressione economica orizzontale (non necessariamente finanziabile presso tutti gli enti e vincolata per la sua attribuzione a diverse regole, procedure e valutazioni), l’esercizio di una funzione per la quale l’art. 5 comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, stabilisce che e’ esercitabile normalmente dal personale del servizio, senza particolari limitazioni, recitando detta norma testualmente che: “il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell’articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale (oggi sostituito dall’art. 57, comma 3, del nuovo codice di procedura penale)”.La legge quadro non dice chi siano questi addetti al coordinamento e controllo, ma i Ccnl e i regolamenti degli enti hanno portato a una diversa strutturazione delle dotazioni negli enti in cui il servizio e’ piu’ articolato e in particolare il CCNL del 14.09.00 ha cercato di chiarire e di dare asssetto a questa specificita’. Il nuovo ordinamento professionale prevede che “tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, siano esigibili”, creando apparentemente una barriera tra l’una e l’altra categoria di classificazione. Da una condizione chiara prevedente la possibilita’ che nella ex sesta q.f. fossero classificati agenti svolgenti funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, si passa a una condizione piu’ incerta, in cui ci si puo’ chiedere se chi e’ classificato in profilo della categoria “C”, che corrisponde oggi a tale ex sesta qualifica, possa ancora svolgere funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sul presupposto che all’interno di ogni categoria le “mansioni” sono state dichiarate equivalenti, essendo consapevoli che in tale categoria, oltre agli agenti, svolgenti le attività di base, e’ classificato anche chi svolge attività di “addetto al coordinamento e al controllo” e veste i gradi di “sottufficiale di polizia locale” . E’ pur vero che i comuni sono di dimensioni diversissime e che l’attivita’ si svolge inevitabilmente in modo molto diverso a seconda delle diverse condizioni territoriali oltre che in base alle diverse scelte regolamentari e organizzative e che anche le leggi regionali hanno sfumature e prescrizioni diverse; tuttavia pare doveroso chiarire che non si dovrebbe confondere la “mansione” con una qualita’ (appunto quella di polizia giudiziaria) che consente di svolgere una pubblica funzione, non diversamente da cio’ che accade anche per altre qualita’ proprie di chi opera nell’ ambito di Polizia locale, come la qualita’ di agente di pubblica sicurezza o quella di agente di polizia stradale, solo per fare qualche esempio, corrispondenti a funzioni da tutti possedute e da tutti svolte, entro il Corpo di P.L. o comunque entro il servizio di vigilanza. Se l’art. 52 del D.Lgs. 165/01 prevede al comma 1 che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive” ed ancora al suo comma 2 che “per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore”, e’ vero anche che una funzione non puo’ confondersi con una mansione. La Cassazione civile, a Sezioni Unite, con sentenza n. 10454 del 23-04-2008 (conseguente a udienza del 04-03-2008), ha affermato che “Le regole generali poste dall’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 in tema di disciplina delle mansioni del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni …non trovano deroga nella disciplina speciale dettata dal codice di procedura penale (art. 57) e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 5-8) in materia di organizzazione delle sezioni di polizia giudiziaria (confermando cosi’ sentenza di merito che, in applicazione del citato art. 52, aveva negato a ricorrenti, appartenenti al Corpo di polizia municipale, il diritto ad un superiore inquadramento per lo svolgimento di mansioni di ufficiali di polizia giudiziaria), prescindendo lo svolgimento della funzione di ufficiale di polizia giudiziaria dalle mansioni contrattualmente previste, essendo autonomo ed indipendente rispetto a queste, e non potendo influire neppure sul trattamento economico, ai fini di una rivendicazione delle mansioni superiori (proprio perché di mansioni non si tratta ma di funzione).L’organizzazione della funzione in parola nel pubblico interesse attiene alla autonomia regolamentare e organizzativa di ciascun ente, niente osta a che la predetta sia svolta anche da figure che siano classificate non per la predetta ma per l’insieme delle mansioni assegnate alle medesime in base al profilo rivestito, in Cat.C, a prescindere dalla posizione di sviluppo raggiunta entro questa categoria.
salve a tutti,
mi potete dare maggiori info sull’agente di polizia locale cat c1?
è stato indetto un AVVISO PUBBLICO per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di personale cn il profilo professionale di agente di polizia locale… Vorrei capire esattamente di cosa si tratta…cosa fa questo soggetto? di cosa si occupa? …non ho proprio idea…
v0rrei cortesemente che qualcuno facesse un commento su quanto da me poco fa illustrato.
Mi interessa molto l’opinione di Maurizio Marchi.Grazie
Egregio Dott. Marchi,
visto l’argomento trattato,le porgo il seguente quesito. Sono un agente di Polizia Locale Cat. C.4, transitato in mobilità da un Comando di PL della Lombardia ad uno della Sicilia circa 10 anni fa. In Lombardia svolgevo, come tutti i colleghi in Cat. C., funzioni di agente di P.G., mentre, nel nuovo Comando la cosa anomala che vidi, non appena arrivato, è che tutti gli operatori di P.L. erano U.P.G. (Cat. C.), in virtù di una delibera del consiglio comunale, nella quale veniva citato l’art. 57 C. 3 del c.p.p.
Cosa mi consiglia di fare:
prendere un legale è impugnare la delibera, visto che è da ben 10 anni che svolgo mansioni superiori;
o che cosa?
La ringrazio.
Egregio Dott. Marchi, visto l’argomento trattato, volevo porle il seguente quesito.
Sono un agente di Polizia Locale da 15 anni, inquadrato in categoria C, trasferitosi in mobilità da una Comune della Lomabardia ad uno della Sicilia da quasi 10 anni. La cosa anomala nella nuova sede di lavoro e che tutti gli operatori in Cat. C rivestono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria nelle materie di competenza, e questo è confermato nel regolamento interno nostro. Essendo la qualifica regolamentata è regolare la nostra posizione o è in contrasto con quanto espresso nella circolare ministeriale 11482 del 1.11.2011.
vorrei inoltre sapere come mi devo comportare per tutelarmi sotto tutti gli aspetti in quanto, da ciò che mi sembra di capire leggendo la suddetta circolare, rischio, assieme ai miei colleghi, di incorrere in abuso d’ufficio.
La ringrazio anticipatamente per la disponibilità
Grazie per il commento.Aggiungo solo che nel nostro comando ci sono effettivamente colleghi rimasti in VI e che quindi non sono transitati in VII, che a pieno titolo sono istruttori UPG.Solo che si sono visti equiparati nel grado e nelle funzioni da colleghi assunti molti anni dopo e provenienti dalla V qualifica.Credo di essere anche io un istruttore di polizia municipale ,assunto nel 2003,solo che nessuno vuole riconoscere a me e ad altri colleghi,non dico la qualifica di UPG che ritengo,alla luce di quanto sopra detto,non mi appartenga,ma il grado di istruttore che la stessa legge regionale prevede.
Gentile dr.Marchi, sono maresciallo maggiore, con mansioni di istruttore di vigilanza con inquadramento economico C5 in un corpo di polizia locale di una regione a statuto ordinario, con funzioni di UPG. Preciso che dette funzioni non mi sono state attribuite con incarico successivo più o meno legittimo, ma a seguito della vincita di un concorso pubblico per titoli ed esami, bandito appunto per funzioni di UPG e di coordinamento e controllo. Vista l’evidente incongruità della cosa stiamo valutando, insieme ai colleghi nelle mie condizioni di chiedere il riconoscimento, da parte della nostra amm.ne della fascia D, visto che ne abbiamo comunque i titoli richiesti e soprattutto, in quanto siamo vincitori di un concorso in fascia C, formalmente, ma sostanzialmente con manzioni di D (il coordinamento e controllo ed UPG), che ne pensa?
penso che in queste pagine il mio ruolo non è quello di fare il sindacalista, per cui consiglio di rivolgersi al proprio sindacato di riferimento
caro collega sono (con altri colleghi) nella tua stessa situazione e condivido le tue preoccupazioni nonché esigenze di giustizia, e non ti nascondo che nonostante un tentativo di conciliazione con la P.A. di appartenenza si è reso necessario adire per vie legali (anche perché il sindacato di categoria non ha inteso sposare la nostra causa – preferiscono agire più per il riconoscimento delle mansioni superiori che per il riconoscimento di una progressione verticale). Chi ti scrive è vincitore di una selezione interna per titoli per il riconoscimento di responsabilità e per il conferimento della qualifica di U.P.G. con il grado di maresciallo maggiore e funzioni di “raccordo” cosi come previste e richiamate dall’ art. 5 della l. 65/86. Il concorso fu bandito il 2006 e portato a termine il 2009 (abbondantemente dentro i termini previsti dalla legge Brunetta). Il novembre 2009 ci viene consegnata la “lettera di comunicazione in qualità di vincitori del concorso da parte della P.A. di appartenenza con consegna del nuovo tesserino di riconoscimento ove è indicata in forma permanente la detenzione della qualifica di U.p.G. ed il grado di maresciallo maggiore. Premetto che al momento dell’espletamento del concorso i PARTECIPANTI erano già in possesso della cat. C/5 (ultimo livello in C. previsto dal contratto, e del grado di Maresciallo Maggiore (in quanto come da L. R. del 2/89 puglia grado simbolico riconosciuto dopo 20 anni di servizio. Abbiamo chiesto una rettifica del grado e della categoria in quanto la legge 65 art. 5 dice che la qualifica di U.P.G. spetta agli addetti al coordinamento e controllo e al responsabile del servizio. cosa avvallata anche dal parere del ministero dell’interno n. 11482 nonché dalla sentenza TAR puglia n. 1730 del 3.19.2012 puglia, dall’art. 57 del c.c.p. e dal ccnl del 1999 e code contrattuali del 2000. atteso che quella qualifica non è stata conferita con atto dirigenziale e in forma temporanea ( in questo caso si tratterebbe di mansioni superiori previste dall. ‘art. 52 comma 2 L.165/2001) bensì di una selezione interna finalizzata a progressione verticale. ora devo andare questa è solo una premessa del lavoro che stiamo portando avanti per ottenere giustizia ci sentiamo piu tardi se la cosa ti interessa
Scusate la domanda, ma la locuzione “e agli addetti al coordinamento e al controllo” e cosa diversa dalla locuzione “e addetti al coordinamento e controllo”. Chiedo se la locuzione “effettiva” all’art. 5 della 65 del 1986 intenda coordinamento uguale Ufficiali di PL e Ufficiali di PG mentre per gli addetti al controllo sottufficiali di categoria C ma UPG? è interpretabile in questo modo? Chiedo questo poiché al nostro lavoro manca la figura intermedia del sottufficiale di UPG (presente in tutte le forze di Polizia Statali e Regionali), ritengo, a mio avviso, che la “vecchia” 65, invece, prevedeva nella sua locuzione “o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell’articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale (3)”, si riferisse e introduceva i sottufficiali di pg, scomparsi quasi del tutto dal nostro ordinamento. Mi potete dare qualche delucidazione?
Sono agente di P. l. C4- mi è stata attribuita la nomina di responsabile del servizio di polizia Locale con l’indennità
di responsabilità di servizio e raggiungimento obbiettivi.
Quali sono i gradi che devono essere attribuiti al mio ruolo?
un conto è la qualifica: e su questo non posso che attenermi a quanto già ampiamente commentato nelle precedenti discussioni.
Per i gradi la materia è di competenza delle Regioi. Se le REgioni non hanno deliberato, allora dell’ente locale di appartenenza
URGENTE!!!
1) Vorrei sapere se un agente, categoria C1, in un Comune Commissariato, dove in altre aree (segretario, responsabile personale ecc.) esistono dirigenti di ctg D, puo’ assolvere il ruolo di responsabile di servizio e/o coordinatore fino a espletamento del concorso per Comandante?
2) Se un collega con grado di brigadiere(ctg C5) rinuncia all’incarico suddetto è perseguibile, sanzionabile?
GRAZIE!!!
Egr. Dr. Marchi, probabilmente il quesito sarà già stato proposto e in tal caso chiedo scusa.
Sono C5.
Sono Responsabile del Servizio di P.M. da 10 anni(consecutivi.
Ho l’area di Vigilanza.
Esiste un D4 nell’Area Amministrativa.
Il mio Comune Capo Fila per la Polizia Municipale, ha formulato convenzione con altri 5 Comuni.
Gli altri colleghi sono tutti C5.
I Sindaci hanno ritenuto opportuno deliberando singolarmente in ogni singolo Comune, entro il 31.12.2013 confermare la mia posizione di Responsabile del Servizio di P.M. all’interno della convenzione.
Vorrei sapere se è possibile:
– La mia conferma di Responsabile della P.M. automaticamente nella convenzione (visto quanto illustrato precedentemente) o se come sta accadendo altri colleghi potrebbero pretendere la mia posizione???
– Posso svolgere manzioni di UPG essendo C5, con il grado di Tenente???
Errata Corrige 31.12.2013
31.12.2012
A questo link interessante articolo:
http://www.fpcgilbergamo.it/index.php/autonomie-locali/281-magari-non-sempre-ma-ogni-tanto-i-nodi-vengono-al-pettine
che spiega che non è possibile attribuire la posizione organizzativa a personale di PM categoria C
chiedo gentilmente al Dr. Marchi,essendo rimasta la sede vacante per il pensionamento del comandante,quando c’è stato il passaggio da livelli a categorie ero inquadrato nel VI° livello, resto Ufficiale di P.G. in sede vacante in base all’art. 57 del CPP grazie
gentile dott. Marchi, sono un agente di polizia locale in servizio da 5 anni, ancora in cat. C1 per il momento. ma per due anni ho esercitato le funzioni D1 con decreto del Sindaco perchè non vi era un Responsabile dell’Area di Polizia Locale. ora non mi è stato rinnovato l’incarico non per motivi di demerito, in quanto credo di averlo svolto in modo impeccabile e dimostrabile, ma per altre cause che non sto a spiegarle, credo di natura politica soprattutto. Vorrei un suo parere. non sono in possesso di laurea. grazie.
Gentilissimo Dott. Marchi, sono un Agente di Polizia Provinciale cat. c2, da poco ho superato il corso da Ufficiale di Polizia Giudiziaria, il dirigente può assegnarmi funzioni di coordinamento e controllo?
c’è qualche possibilità di avere un trattamento economico per tale funzione? grazie
sono un agente di polizia locale cat. C ho avuto un incarico a termine per fronteggiare un ‘esigenza e per verificare le effettive capacità di responsabile d’ufficio . Con la qualifica di Istruttore ora ( legge regionale reg. piemonte ) ispettore per due anni durante i quali ho redatto e firmato atti di polizia giudiziaria , coordinamento personale ecc… L’ente si riorganizza e decide di affidare detto incarico a personale inquadrato in categoria D. Di fatto devo rinunciare alla qualifica di Istruttore alle mansioni esercitate con assoluto e riconosciuto merito e all’indennità che mi veniva corrisposta . Per quanto sopra è oggi mio diritto chiedere il mantenimento di detta qualifica, mansione e relativa indennità ? grazie
Buon Giorno, vorrei sottopore un quesito:
In un Servizio di P.L. dove La figura apicale Cat D6 si trova in comando presso un latro ente, veniva nominato responsabile del servizio il collega Cat. C5, nello decreto sindacale veniva individuato che in caso di assenza lo sostituiva l’agente Cat.C4.
Dal 2013, invece veniva nominato l’agente più giovane Cat. C2.
Domanda: quali sono i criteri giusti per individuare il personale più adatto, Curricul o Anzianità di Servizio, o discrezioanlità del Sindaco?
Quanto può durare nel tempo la Posizione organizzativa, visto che l’ente va avanti in questo modo da oltre 3 anni?
Grazie Arturio collega PL
buonasera, io sono di bergamo ed è appena stato indetto un concorso per assumere due persone nel corpo di polizia locale categoria c1.essendo interessato a partecipare al concorso, ho riaperto i libri e mi sono rimesso sotto con lo studio.mi sembra di capire però che stiamo parlando di un settore lavorativo dove è molto difficile fare carriera.io sono dell’idea che la gratificazione sul lavoro rende piacevole la vita sia prima che dopo la giornata lavorativa.detto questo un vigile inquadrato con la mansione c1 è destinato a restarci senza nessuna possibilità di migliorare la sua posizione?? grazie.
Gli addetti al coordinamento e controllo,leggete l’interessante disamina sindacale e di diritto del lavoro dell’Avv. Luca Montanari”, la potete trovare nel sito dell’Anvu.
c/te Marchi volevo chiedere se vi sono motivi ostativi, affinchè l’ente possa procedere al passagggio di personale da altri settori al settore P.M. nelle diverse categorie
grazie
Buongiorno volevo chiedere io sono un c con nomina di resp.area polizia locale posso essere nominato uff di pg visto che manca nel nostro organico e che il mio regolamento prevede che il responsabile del servizio sia nominato uff di pg e che la legge di ottobre 2013 sui gradi in lombardia all’art1 lascia agli enti locali e
Un responsabile del servizio cat c con nomina di resp area puo essere nominato uff di pg cin delibera di giunta visto lart 5 della legge quadro e il regolamento interno dellufficio nonche la legge regionale lombardia che deroga gli enti locali in base alla propria organizzazione
Gentilmente volevo una delucidazione.
Nel mio ufficio è stato nominato responsabile di settore, nel 2008, un mio parigrado c2 (già con nomina di vice comandante). Il 2009 il comandante è andato in pensione, questo mio collega è divenuto non solo Comandante ma, gli hanno attribuito il grado di Tenente. E’ possibile tutto ciò. Per gli inquadramenti D, la legge non prevede il titolo universitario come requisito obbligatorio? Oppure, il tutto si supera con la semplice anzianità di servizio?
Grazie in anticipo.
Chiedo scusa, volevo solo sapere se ci sono novità riguardo l’annullamento della legge Brunetta chi e vieta di passare in ctb D se non si è laureati.
È una bella fregatura, si rischia di averne in sacco di anziani in C e tanti nuovi laureati senza esperienza in D.
Grazie
Buongiorno, chiedo se fosse possibile in un servizio di polizia locale, comandante cat. D1 e agente scelto cat. C2 (laureato) possa avere le funzioni di vice comandante con la possibilità quindi di corrispondere il compenso previsto dall’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL del 1° aprile 1999, per l’attribuzione di specifiche responsabilità. Purtroppo in assenza del comandante, chi scrive, si trova a dover fare tutto quello che è necessario e ritiene quindi che gli possa essere riconosciuto qualcosa in più visti i chiari di luna. Premetto che l’amministrazione sarebbe disponibile alla valorizzazione del personale come in questo caso.
Grazie della pregevole risposta
Buona sera,
Desidero porre un quesito che mi riguarda insieme ad altri due colleghi di lavoro,e cioè: sono un agente della polizia locale cat. c5. Con proprio decreto di nomina, la Corte di Appello, in base alle specifiche competenze possedute, nell’ambito della formazione di un nucleo di Polizia Giudiziaria applicato presso la Procura della Repubblica dal 2012, ci attribuiva la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Con tale qualifica operiamo nell’ambito della Polizia Locale nel settore Edilizia-Ambiente e Polizia Giudiziaria. Dal 2008 (dopo il 18° anno di servizio) il regolamento del Corpo ci attribuisce la qualifica di Istruttore Sottufficiale Vorrei chiedere se il dirigente può assegnarci funzioni di coordinamento e controllo?
C’è qualche possibilità di avere un trattamento economico per tale funzione? grazie
buongiorno desidero aveve alcune delucidazioni in merito – sono un operatore di polizia locale cat C3- vorrei sapere se sono ancora operatore oppure devo firmarmi come istruttore?
– nel mio comune a seguito di nomina di responsabili del Procedimento di varie istruttorie cat c, può chi è nominato R.D.P. impartire ordini ai colleghi dare direttive e occuparsi di altro
puo un comandante infrangere il regolamento interno e dare i gradi con sette anni di anticipo rispetto agi alti colleghi
Buongiorno Dott. MARCHI, sono un agente della polizia municipale della città di Brindisi, gradirei sapere che differenza esiste tra funzioni di coordinamento e funzioni di controllo. Può anche farmi qualche esempio?
Buon giorno dott. Marchi, ho letto attentamente tutta la discussione che ritengo molto interessante. Se posso, vorrei chiederti cosa bisogna fare nel caso in cui, al personale della Polizia Municipale inquadrato in cat. “C” avente il titolo onorifico di sottufficiale gli viene data la qualifica di Ufficiale di P.G.. Questo avviene nel comune di Brindisi dove molti dei sottufficiali non gradiscono questa responsabilità che peraltro non è accompagnata da alcuna indennità economica.
sono un Istruttore Amministrativo e vorrei cambiare il profilo professionale con quello di Istruttore di vigilanza. Esiste una norma che lo vieta? Grazie
Sono un istruttore di vigilanza con 28 anni di servizio attualmente sono stato assegnato all’ufficio Verbali elaborazione ruoli, conciliazione, elaborazione dati con data entry nel programma in concessione.
Sono stato nominato con delibera di giunta ufficiale di PG è legittima e se posso transitare nella categoria D non avendo la laurea?
Quali compiti d’istituto posso fare?
Grazie
E ora che ci sia una riorganizzazione di tutta la polizia municipale d’Italia e sapere se siamo un corpo di Polizia a tutti gli effetti o siamo polizia di serie B
E’ REGOLARE CHE LA REGIONE LAZIO ISTITUSCA LA FIGURA DEGLI ISPETTORI IN CATEGORIA C , CON LE FUNZIONI DI ADDETTO AL COORDINAMENTO E CONTROLLO?