Non costituisce reato l’uso improprio del contrassegno invalidi intestato a terzi. Note a margine della sentenza della Corte di Cassazione penale sez. II, 16/11/2011, n. 45328. L’approfondimento a cura di G. Carmagnini

24 Febbraio 2012
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Ancora una volta il caso riguarda la Procura di Firenze e l’uso improprio dei contrassegni invalidi. Il G.U.P. del Tribunale di Firenze dichiarò non luogo a procedere nei confronti in ordine ai reati di cui agli 494 (sostituzione di persona) del codice penale in concorso con l’art. 640 commi 1 e 2, n. 1 del codice penale (truffa) perché i fatti non sussistono, ipotizzato per l’uso del contrassegno di un invalido al fine di trarne vantaggio per la sosta o l’ingresso in aree vietate. Il PM è ricorso in Cassazione ma la nuova sentenza che si propone ha confermato la decisione del giudice dell’udienza preliminare.

Il reato previsto è punito dall’articolo 494 del codice penale ricorre non solamente quando un soggetto si sostituisce a un altro al fine di trarne vantaggio personale o per altri, ovvero recare a taluno un danno, ma anche quando, sempre per il medesimo fine, qualcuno si attribuisce un falso nome, un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce fatti giuridici.

Sotto tale profilo, alcune Procure hanno ritenuto ipotizzabile il reato in parola, laddove venga utilizzato impropriamente il contrassegno invalidi, mediante anche la mera esposizione, ovvero con la sua esibizione al pubblico ufficiale, al fine di trarre vantaggio dalla qualità di invalido o di accompagnatore dell’invalido attestata dal contrassegno.

Ad esempio, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il reato in parola nel comportamento di chi, al fine di trarne vantaggio, abbia artatamente mostrato la paletta di un organo di p.s. attribuendosi così una qualità non posseduta.

Tuttavia, anche in passato, la Cassazione ha ritenuto non integrata la sostituzione di persona dalla semplice esibizione, sul parabrezza di un’autovettura, del contrassegno invalidi, perché essa non implica una dichiarazione di attestazione della presenza del titolare del permesso a bordo dell’autovettura medesima, come presupposto dell’autoattribuzione della qualità di accompagnatore da parte del conducente.

La ricostruzione della responsabilità per il delitto in parola deve però necessariamente passare attraverso l’individuazione dell’elemento soggettivo, inerente l’esposizione o l’esibizione del contrassegno come personale…

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