I 400 metri che dovrebbero separare la segnaletica di preavviso della postazione di controllo e la postazione stessa. Quando le leggende diventano realtà. L’approfondimento a cura di G. Carmagnini

29 Febbraio 2012
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Si moltiplicano negli ultimi tempi i ricorsi avverso i verbali con i quali si contesta la violazione dell’articolo 142, accertata a mezzo degli strumenti di misurazione della velocità senza la presenza degli agenti e in particolare pare essere tornata in auge la tesi della distanza tra la postazione e il segnale che deve preavvisare della presenza del controllo, prendendo spunto dalla prima circolare del Ministero dell’interno e dalla tristemente nota sentenza della Corte di Cassazione penale (1) che, si racconta, avrebbe basato la propria decisione su un atto privo di qualsiasi fondamento, poiché la distanza di 400 metri a cui fanno riferimento molti ricorrenti rappresenta un parametro giuridicamente inesistente. In verità non è proprio così, come ho dato atto nel commento (2) alla sentenza.

Infatti, il Ministero dell’interno con la prima circolare (3) interpretativa delle modifiche apportate dal decreto legge, si espresse in maniera meramente indicativa, in attesa del decreto ministeriale, e così dispose “Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade ed autostrade ed avente caratteristiche dimensionali e di installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia, le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m. dal punto in cui è collocato l’apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: “CONTROLLO DI VELOCITA” ovvero “RILEVAMENTO DI VELOCITA“.

I Giudici avrebbero dovuto leggere le parti in neretto e le successive indicazioni ministeriali (4), oltre che ricordare come essi stessi, con le Sezioni Unite civili, avevano giustamente ridimensionato il valore delle circolari nel panorama normativo.
Vale a dire che i 400 metri costituivano una misura indicativa e solo per le postazioni mobili, in attesa del decreto ministeriale previsto dall’articolo 142, comma 6-bis del codice della strada, decreto che non confermò, ma anzi, smentì subito dopo tali indicazioni, richiamando per le distanze tra la postazione e il segnale di preavviso quelle riportate nell’articolo 79, distanze poi ribadite dallo stesso Ministero dell’interno con la successiva circolare del 20 agosto 2007 (5), di cui si riporta lo stralcio di interesse…

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