Il Tribunale di Prato (sent. N. 659 del 7 maggio 2012) conferma la sentenza del giudice che, rigettando il ricorso, aveva applicato la sanzione nella misura della metà del massimo edittale, senza una specifica richiesta dell’amministrazione sul punto. A cura di G. Carmagnini

14 Maggio 2012
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L’appellante, che aveva impugnato in primo grado un verbale direttamente contestato a seguito di un accertamento della violazione dell’articolo 142, comma 9, del codice della strada, ha ritenuto di impugnare anche la sentenza con la quale era stato rigettato il ricorso sulla base di tre censure.
La prima, perché il giudice aveva determinato la sanzione in misura più grave di quanto previsto per il pagamento in misura ridotta, di fatto applicando la metà del massimo edittale, anche senza una specifica richiesta dell’amministrazione sul punto. Non aveva però tenuto conto che ai sensi dell’articolo 204-bis, all’epoca vigente (e ora ai sensi dell’articolo 7 del dlgs 150/11) è il giudice che determina la sanzione, all’interno dei limiti edittali, nell’ambito del proprio libero convincimento e, aggiungerei, con riferimento ai principi generali dell’articolo 195 del codice della strada e dell’articolo 11 della legge 24.11.1981, n. 689…

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