Scadenza patenti di guida. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti si adegua

11 Settembre 2012
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Certo, si adegua. O meglio, cerchiamo di capirci qualche cosa. Con Circolare 5 marzo 2012, n. 6193/RU, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti precisò che le nuove regole introdotte dall’ 7  commi 1 e 2, del D.L. n. 5/2012 (in pratica la scadenza di validità del documento prorogata al primo compleanno successivo rispetto alla scadenza naturale) non erano applicabili alle patenti di guida: questo probabilmente (anzi sicuramente) per la necessità di non entrare in contrasto con le normativa comunitarie che, in fase di omogeneizzazione sull’intero territorio dell’Unione Europea, andranno definitivamente a regime (in tutta la UE) a gennaio 2013 con regole e scadenza uniformi per tutti gli Stati.

 

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di pari oggetto, con circolare del 20 luglio 2012, n. 7/12 (prot. n. DFP 29981) ebbe invece a precisare che La disposizione introdotta dall’art. 7, D.L n. 5 del 2012 non contrasta con la disciplina comunitaria, dettata dalla Direttiva 2006/126/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 dicembre 2006, che consente agli Stati membri di rilasciare le patenti di guida (categoria AM, A1, A, B1, B e BE) con una validità amministrativa fino a 15 anni (art. 7, n. 2, lett. a).” ed inoltre che La coincidenza della data di scadenza della patente con quella di nascita del titolare non si pone dunque in contrasto con l’ordinamento comunitario, atteso che la direttiva fissa unicamente il limite massimo del periodo di validità amministrativa delle patenti, senza imporre una coincidenza tra la data di rilascio e quella di scadenza. Peraltro, anche nelle patenti rilasciate o rinnovate ante art. 7, D.L. n. 5 del 2012 non sempre la data di rilascio coincide, quanto a giorno e mese, a quella della scadenza … omissis … In conclusione, la novella introdotta dall’art. 7, D.L. n. 5 del 2012 si applica alle patenti di categoria AM, A1, A, B1, B e BE che hanno una durata ordinaria; non si applica alle patenti di categorie C e D e a quelle di durata limitata a seguito di giudizio reso dalla Commissione medica legale.”

 

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la circolare di settembre, recepisce integralmente e si adegua alla circolare del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione stabilendo che Si richiama l’attenzione di codesti Uffici in particolare su quanto esposto nel paragrafo 2 con riferimento alle patenti di guida: in estrema sintesi, con la predetta circolare si stabilisce che in occasione solo del primo rilascio o del primo rinnovo di una patente di guida di categoria AM, A1, A2 (non menzionata dalla circolare si ritiene per mero errore materiale), A, B1, B e BE che hanno “scadenza ordinaria”, la scadenza di validità della stessa è prorogata sino alla data del compleanno del titolare, giusta il disposto dell’art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 5/2012. Restano invece escluse dall’ambito di applicazione della citata norma le patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, le CQC e le patenti per le quali, ancorché ricomprese nelle categorie da AM a BE, l’accertamento dei requisiti dell’idoneità psicofisica alla guida sia, a qualunque titolo, demandato alla competenza di una commissione medica locale nonché, infine, quelle per le quali, per lo stesso accertamento, debba procedersi ai sensi dell’art, 119, comma 2-bis, C.d.S. Al riguardo si fa presente che il Centro Elaborazione Dati di questa Direzione Generale sta predisponendo adeguate procedure informatiche, che entreranno in linea a far data dal 17 settembre p.v.”

 

Prepariamoci a ricorsi davanti al Giudice di Pace da parte di cittadini sanzionati nel periodo compreso fra la data di scadenza della patente e quella del successivo compleanno. Potrebbero esserci anche questioni di legittimità costituzionale per una disparità di trattamento tra chi ha la patente con scadenza diversa (e quindi più vicina nel tempo) rispetto a quella del compleanno.