Obbligo di prudenza del conducente – pericolo determinato dalla condotta altrui – fiducia, mal riposta, nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore – costituisce condotta negligente. Cassazione 22/11/2012, sez. IV, n. 45758

Poichè le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sè condotta negligente.

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