Ricorderemo certo l’articolo 7 del decreto semplificazioni ha disposto che i documenti di identità e di riconoscimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati o rinnovati dopo l’ entrata in vigore del decreto, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo…
Nota Dipartimento delle Funzione Pubblica 5/3/2013, prot. n. 11058