La notifica di verbali da parte di società private: il parere del Giudice Amministrativo (M. Massavelli)

16 Aprile 2013
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Alcuni giorni fa, è stata resa nota una sentenza riguardante la notifica dei verbali di accertamento di violazione alle norme del codice della strada da parte di società private.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 19 luglio 2012, ha stabilito il principio per cui la notifica da parte di soggetto privo di potere non è solo nulla ma è inesistente, per difetto assoluto di riconducibilità alla fattispecie strutturale tipica, sulla scorta della premessa per cui l’articolo 201 comma 3, codice della strada, indicando i soggetti cui il potere di notifica del verbale di accertamento di infrazione è conferito, e trattandosi di potere che discende dalla legge, non essendovi alcuna clausola normativa che consente l’investitura in tale potere ad opera di atti sub-primari, secondari, e tantomeno amministrativi e di  conferimento di un pubblico potere certificato, la cui attribuzione è dunque per elementare principio del diritto pubblico oggetto di disposizione tassative, ha stabilito il principio per cui la notifica da parte di soggetto privo di potere non è solo nulla ma è inesistente, per difetto assoluto di riconducibilità alla fattispecie strutturale tipica.

Nel caso oggetto del giudizio, la notifica era stata effettuata da soggetto dipendente di una società privata che era stato nominato, con decreto del Sindaco del Comune interessato,  quale “messo comunale speciale”: secondo l’opinione del Tribunale, si tratterebbe di soggetto che non appartiene a nessuna delle categorie di cui all’articolo 201, c.d.s., e, con la sua nomina a “messo speciale”, il Sindaco avrebbe esercitato un potere nemmeno astrattamente attribuitogli, discendendone, quindi, che tale nomina non consentirebbe l’attribuzione al “messo speciale” dei poteri pubblici previsti dalla legge in capo ai soggetti autorizzati alla notifica degli atti.

Ma è necessario evidenziare come esista una giurisprudenza amministrativa di segno opposto, che ha una portata di maggior rilievo per stabilire la legittimità o meno dell’attività di notificazione svolta da soggetti privati

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