Non convince la motivazione della sentenza, mentre la conclusione potrebbe essere diversamente spiegata, in maniera più coerente, per il fatto che nel caso esaminato la sospensione non discende direttamente quale sanzione accessoria per la violazione commessa, quanto piuttosto dal fatto che la violazione è il fondamento del reato colposo, al quale consegue la sanzione accessoria, altrimenti non applicabile per la sola violazione.
Al di là di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del dm 246/2004, nonostante la patente di servizio, se l’agente causa danni a persone durante la guida del veicolo d’istituto è ugualmente soggetto alla sospensione anche della patente “civile”. Cassazione sez. IV Penale, 21 gennaio 2013, n. 3119
Non convince la motivazione della sentenza, mentre la conclusione potrebbe essere diversamente spiegata, in maniera più coerente, per il fatto che nel caso esaminato la sospensione non discende direttamente quale sanzione accessoria per la violazione commessa, quanto piuttosto dal fatto che la violazione è il fondamento del reato colposo, al quale consegue la sanzione accessoria, altrimenti non applicabile per la sola violazione.