Tempi di guida e di lavoro? Sconti sì oppure sconto no?

20 Novembre 2013
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
La questione non è di poco conto ed ha messo in fibrillazione più di un consulente di imprese di trasporto.
Il problema riguarda la possibilità di usufruire o meno della possibilità di pagare le sanzioni con la riduzione del 30% per le violazioni previste per chi sgarra sulla guida e sul lavoro per i conducenti professionali di persone oppure di cose.
Certamente il legislatore, negli anni, pare avercela messa tutta per complicare le cose.
Due sono le norme che regolamentano la materia:
– il regolamento CE 561 sui cosiddetti “tempi di guida” sanzionato dall’art. 174 del codice della strada
– la direttiva 2002/15/CE sui cosiddetti “tempi di lavoro” recepita e sanzionata dal Dlvo 234/2007.
Per l’art. 174 cds (regolamento CE 561) è fuori discussione la possibilità di pagare entro 5 gg con riduzione del 30%: da ricordare che lo “sconto” si applica solo dopo aver eventualmente maggiorato l’importo di un terzo nell’ipotesti di violazione notturna (attenzione a non confondere un terzo col 30%.
Per le violazioni (e sanzioni) previste invece dal Dlvo 234/2007, non essendo applicabile il sistema sanzionatorio del codice della strada, NON vi è possibilità di “sconto” per i pagamenti entro 5 gg (così come non è prevista maggiorazione notturnaq).
Attenzione poi ai proventi: per l’art. 174 cds vanno all’ente di appartenenza del verbalizzante; quelli invece del Dlvo 234/2007 sono sempre da versare con modello F23 (a nulla rilevando l’ipotesi che siano verbalizzati dalla polizia locale).