Dalla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2013 Il decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. Milleproroghe 1) e le novità in materia di codice della strada.  

3 Gennaio 2014
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Nuova proroga al 31 dicembre 2014 per il riordino dell’autotrasporto di persone in servizio non di linea NCC.

  All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2014”.

Si rammenterà come la corposa novità era apparsa da subito gravemente lesiva degli interessi di questa categoria di conducenti professionali impegnati nel trasporto non di linea di persone. In verità le novità introdotte in sede di conversione del decreto legge 207/08 erano, in tutta evidenza, illogiche, tanto da essere censurate anche dal Garante della concorrenza e del mercato. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 2, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, era stata sospesa la riforma fino al 30 giugno 2009. Poi, con un nuovo decreto legge, era stata prorogata la sospensione al 31 dicembre 2009; con il decreto mille proroghe per il 2010 si era registrato il nuovo rinvio della sospensione al sino al 31 marzo 2010.

Successivamente il Governo è di nuovo intervenuto in materia di noleggio con conducente con una disposizione calata all’interno del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, ritenendo che sussistesse la necessità di rideterminare i principi  fondamentali  della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21,  secondo  quanto previsto dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare  omogeneità  di  applicazione  di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di  cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per cui dovevano essere adottate entro e non oltre il 25 maggio 2010,  urgenti   disposizioni attuative,  tese  ad  impedire  pratiche  di  esercizio  abusivo  del servizio di taxi  e  del  servizio  di  noleggio  con  conducente  o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che  regolano  la materia.  Con  il  suddetto  decreto  dovevano essere  altresì  definiti  gli indirizzi  generali  per   l’attività di   programmazione   e   di pianificazione delle regioni, ai fini  del  rilascio,  da  parte  dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

Pertanto, indirettamente questa sorta di minidelega in bianco è andata in qualche modo a bloccare l’applicazione delle modifiche apportate alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sino all’attuale nuova proroga licenziata con il milleproroghe 1 del 2013.

 Si ripropone il testo della modifica alla legge 21/92

 Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni :

 a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Servizio di noleggio con conducente). – 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. 2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. 3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione»;

 b) dopo l’articolo 5, è inserito il seguente: «Art. 5-bis (Accesso nel territorio di altri comuni). – 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso»;

 c) all’articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:«3. Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione»;

 d) all’articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio” completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di:

1) targa veicolo;

2) nome del conducente;

3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;

4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;

5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane»;

 e) dopo l’articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Sanzioni). – 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l’inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:

a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla prima inosservanza;

b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla seconda inosservanza;

c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla terza inosservanza;

d) con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla quarta inosservanza». 

Proroga in materia di revisione delle macchine agricole

Giusta disposizione ex articolo 111 del codice vigente sino al 18 dicembre 2012, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e foreste, poteva disporre la revisione delle macchine agricole soggette all’immatricolazione. Ai sensi dell’articolo 295 del regolamento, tale revisione deve avere periodicità non inferiore a cinque anni a partire dalla data di prima immatricolazione. Non sono mai stati emanati decreti in tal senso. Dal 19 dicembre 2012, il comma 1 dell’articolo 111 è stato sostituito per effetto della legge 17 dicembre 2012, n. 221 (GU n. 294 del 18 dicembre 2012 – Suppl. Ordinario n. 208), che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese». Con lo scopo di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e durante la circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto avrebbe dovuto disporre entro e non oltre il 28 febbraio 2013 la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell’articolo 110 del codice della strada, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto doveva essere disposta, a far data dal 1° gennaio  2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009.

L’articolo 5 del milleproroghe del 2013 ha disposto che la norma attuativa prevista dall’articolo 111 possa essere emanata entro il 30 giugno 2014 e che la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009 debba essere disposta a partire dal 1° gennaio 2015.

Consorzi di autoscuole e centri di istruzione automobilistica

Ha disposto nuovamente che l’entrata in vigore dell’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all’articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all’articolo 3, comma 1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, è prorogata al 31 dicembre 2014.  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 aveva già disposto  con  l’art.  1, comma 388) che era fissato al 30 giugno 2013  il  termine  di  scadenza  dei termini e dei regimi  giuridici  di  cui  al  comma  1  dello stesso articolo, tra i quali l’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Si tratta in sostanza di una proroga della norma che prevede che qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, per cui, in caso di applicazione di tale possibilità, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.