Nuovi pareri sui Velo-ok o Speed check. Attenzione anche alla segnaletica

15 Maggio 2014
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E dopo la bufera scatenata dal Ministero Lupi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti torna sul tema degli impropriamente detti dissuasori di velocità, meglio conosciuti con il nome commerciale più diffuso di Speed-check o Velo-Ok, rispondendo ad alcuni quesiti.

È confermata, in sostanza, la linea già sperimentata dal Ministero, il quale ribadisce che non si tratta di segnaletica stradale da approvare od omologare, ma unicamente di contenitori da destinare alla protezione degli apparecchi di controllo della velocità, anche in un sistema di rotazione programmato.
Quindi, non possono essere utilizzati come segnaletica in quanto non previsti dal regolamento, ma comunque la loro collocazione fissa non richiede l’utilizzo continuativo e la presenza degli apparecchi di controllo al loro interno, i quali, ove attivi, devono rispondere ai criteri di installazione e impiego previsti dall’articolo 142 del codice della strada e dal decreto ministeriale 15 agosto 2007, secondo le direttive ministeriali.

Pertanto, i contenitori possono essere destinati ad accogliere, anche saltuariamente, gli apparecchi di controllo della velocità da utilizzare su tutte le tipologie di strada con la presenza degli agenti, ovvero anche senza la loro presenza, sulle strade di tipo A e B, ovvero su strada di tipologia C e D o tratti di esse, individuati dal decreto del prefetto di cui all’articolo 4 del decreto legge 121/02, come convertito con modificazioni dalla legge 168/02; in tal caso si deve trattare di apparecchi debitamente approvati per il funzionamento senza la presenza degli agenti. Come tutti i manufatti posti anche a margine carreggiata, anche questi devono essere collocati in modo da non determinare pericolo in caso di fuoriuscita dei veicoli ed eventualmente devono essere protetti da sistemi di ritenuta secondo le disposizioni vigenti.
Inoltre, in una risposta del MIT si fa riferimento alla segnaletica di preavviso della postazione proposta nel quesito e che pare contenga un richiamo al nome commerciale e al logo del produttore, configurando, come rileva correttamente il Ministero, un messaggio pubblicitario incompatibile con la segnaletica stradale e, quindi, da rimuovere poiché in violazione dell’articolo 45 del codice della strada.

In sostanza quanto da anni vado dicendo in relazione alla direttiva Maroni e all’impiego diffuso dei segnali stradali recanti sotto la figura dell’organo accertatore della Polizia Stradale la scritta “autovelox”, non prevista dal regolamento e riferita al marchio commerciale depositato di un noto produttore di apparecchi di controllo della velocità; allora sarà il caso che siano rimossi dalla rete stradale, soprattutto su tutte le strade di tipologia A, i segnali collocati in violazione di legge, come quello rappresentato nella foto, non protetto e distinto da un segnale non conforme al regolamento, recante peraltro il nome commerciale dell’apparecchio che dovrebbe contenere.

 

G. Carmagnini (www.vigilaresullastrada.it 14/5/2014)