Limiti alle spese di giudizio nel procedimento disciplinato dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 150/2011 – brevi note alla sentenza 30 aprile 2014, n. 9556 della sezione II Civile della Corte di Cassazione

5 Giugno 2014
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Si rammenterà come l’articolo 13 del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante “Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle leggi dello Stato, n. 297 del 22 dicembre 2011 e in vigore dal giorno successivo abbia portato due importanti novità in materia di procedimento davanti al giudice di pace. Infatti, da un lato è stata modificata la disposizione secondo la quale davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede  514,46 euro, in quanto tale valore è stato innalzato a 1100 euro (1).
Tale disposizione, tuttavia, non ha riguardato il contenzioso in materia di codice della strada, in quanto nel particolare giudizio disciplinato dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, le parti possono stare in giudizio personalmente a prescindere dal valore della causa…

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