Le sanzioni accessorie – Fermo e sequestro – Aggiornamento 1 ottobre 2014 – a cura di G. Carmagnini

3 Ottobre 2014
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Sicuramente il nuovo codice della strada, oltre ad integrare con nuove sanzioni accessorie rispetto quelle già presenti nel codice del 1959 e nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ha avuto il pregio di realizzare una disciplina organica riguardo a questa tipologia di sanzioni, inserendola nel corpo del Titolo VI del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dettandone i principi generali in apertura della Sezione II del Capo I, con l’articolo 210.

L’applicazione delle sanzioni accessorie nel codice della strada è regolata, come detto, dal Titolo VI, Capo I, Sezione II (artt. 210-219-bis), per quanto riguarda quelle conseguenti all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, mentre le sanzioni accessorie che devono essere applicate in conseguenza di una sanzione penale trovano la loro collocazione nel medesimo Titolo, nella Sezione II del Capo II (artt. 222-224-ter); con l’articolo 6 della legge 21 febbraio 2006 n. 102, in vigore dal 1° aprile 2006 è stato aggiunto l’articolo 224-bis, riguardo agli obblighi del condannato, a rappresentare più una norma di principio piuttosto che non un istituto effettivamente applicato ed efficace dal punto di vista general-preventivo, oltre che specialpreventivo.

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