Sexi Shop e risarcimento – a cura di M. Marchi

3 Ottobre 2014
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TAR Lombardia Milano sez. I 10/9/2014 n. 2330
Sussiste per l’impresa titolare di un sexy shop il diritto al risarcimento del danno conseguente al divieto di apertura di attività commerciali di sexy shop nel territorio comunale ad una distanza inferiore a 1000 metri da luoghi sensibili (chiese e luoghi di culto, case di cura, cimiteri, scuole di ogni ordine e grado e insediamenti destinati all’educazione e allo svago di bambini e ragazzi), stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza, sulla base della constatazione che il comune avrebbe dovuto disciplinare in via permanente l’insediamento nel proprio territorio delle attività di sexy shop con lo strumento regolamentare e non attraverso l’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente, la quale invece è destinata ontologicamente ad esplicare i propri effetti soltanto in via temporanea. La pretesa risarcitoria, sotto il profilo dell’an debeatur, va favorevolmente apprezzata, tenuto conto che nel periodo in questione, in assenza di una legittima disciplina che vietasse alla ricorrente, già titolare di un sexy shop in un diverso Comune, l’apertura di un analogo negozio nel comune in questione, l’interessata avrebbe potuto svolgere l’attività de qua (in tal senso essendosi attivata) e percepirne i relativi proventi.