Dispositivo dell’art. 689 Codice Penale. Illecito depenalizzato? L. Boiero

2 Febbraio 2015
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“L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.
Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata.
La condanna importa la sospensione dall’esercizio”.

Ai fini della configurazione del reato di pericolo(1)  in esame, è sufficiente che la sostanza venga fornita per il consumo, dilazionato ed eventuale, non dunque necessariamente ingerita o assunta dal soggetto.
Su questo punto i giudici di legittimità hanno più volte affermato il seguente principio: << … nella sua qualità di esercente l’esercizio commerciale in cui è avvenuta la somministrazione di bevande alcoliche alle due minorenni, non può giovarsi, al fine di andare esente da responsabilità penale, del preteso errore in cui sarebbe caduto il suo dipendente, che, in realtà, non può essere qualificato in termini di errore scusabile. La natura di reato di pericolo della fattispecie in esame, infatti, impone una effettiva e necessaria diligenza nell’accertamento dell’età del consumatore, atteggiamento che, nel caso, come quello in esame, in cui la somministrazione è stata preceduta dalla richiesta, da parte del cameriere addetto alle consumazioni, dell’età dell’avventore, non può essere soddisfatto né dalla presenza nel locale di cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcooliche ai minori, né limitandosi a prendere atto della risposta del cliente sul superamento dell’età richiesta, ove ciò non corrisponda al vero (cfr. Cass., sez. 5, 2/12/2010, n. 7021, R. e altro, rv. 249830; Cass., sez. 5, 5.5.2009, n. 27916, B., rv. 244206).

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