Interrogazione e risposta in tema di tassa automobilistica per i veicoli di interesse storico e collezionistico – la Regione non può derogare alle nuove disposizioni sulla tassazione dei veicoli immatricolati da meno di 30 anni.

11 Marzo 2015
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Al Ministro dell’economia e delle finanze. —

Per sapere – premesso che: con il comma 666 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stata soppressa l’agevolazione fiscale per le auto storiche di età tra i 20 e i 30 anni, prevista dall’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che consentiva di non pagare il bollo auto, qualora il veicolo non circolasse o forfettariamente in caso di circolazione e fosse iscritto negli elenchi speciali costituiti dall’Auto moto club storico italiano o dalla Federazione motociclistica italiana; così come redatta la norma ha previsto che tali auto paghino integralmente il bollo, in relazione alla cilindrata e alla classe Euro; il maggior gettito previsto è di 78,5 milioni di euro a decorrere dal 2015, nonostante sia stata a suo tempo sollevata l’obiezione che il gettito del bollo è riscosso e attribuito alle regioni ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992; in una prima versione del prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di stabilità (allegato 3) erano stati iscritti effetti per 78,5 milioni sui tre saldi di finanza pubblica; nella versione definitiva, relativa alla legge di stabilità n. 19 del 2014, sono scontati effetti di pari importo, soltanto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, mentre non sono attribuiti effetti di incremento del gettito sul saldo netto da finanziare; ne deriva che la mancata realizzazione del predetto gettito determina effetti di incremento dei saldi di indebitamento e di fabbisogno e, quindi, del debito pubblico, qualora non compensata in corso di esercizio da maggiori entrate; dalla stampa si apprende che l’applicazione del citato comma 666 è nel caos, avendo ciascuna regione stabilito una applicazione differenziata sul proprio territorio; Toscana, Basilicata, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche manterranno l’esenzione o prevederanno una agevolazione; nell’Umbria, nel Lazio in Puglia e pare anche in Abruzzo si vuoi riscuotere il bollo per intero; il Piemonte decide attorno al 20 gennaio e così pure la Campagna; addirittura in Trentino si deciderà diversamente che in Alto Adige; è evidente che i cittadini si trovano di fronte ad una applicazione differenziata di una norma fiscale, a seconda del luogo in cui sono residenti; la distorta applicazione del Federalismo fiscale ha prodotto una sorta di « Torre di Babele » fiscale, che viola il principio di parità dei cittadini di fronte al fisco (qualsiasi sia la tipologia di imposta o tassa) –: per quali motivi il presunto gettito del comma 666 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia stato iscritto nel bilancio dello Stato e quali iniziative per quanto di competenza, intenda adottare per garantire la parità di trattamento fiscale tra cittadini.

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