In vigore l’abilitazione per determinate attrezzature da lavoro, anche in circolazione sulle strade, salvo per i “trattori agricoli e forestali” che godono della proroga al 31 dicembre 2015 (G. Carmagnini)

16 Marzo 2015
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Premessa

Ne abbiamo parlato più volte in relazione alle macchine agricole, ma forse è passato in sordina il fatto che l’accordo(1) Stato regioni del 22 febbraio 2012, n.53/CSR(2) si applica anche ad altri tipi di veicoli muniti di particolari attrezzature che potremmo trovare ad operare sulla strada, ovvero anche durante i controlli nei cantieri. Vista la delicatezza della materia, che investe la responsabilità penale del datore di lavoro, è necessario fornire questa prima informazione sommaria, rinviando alla seconda parte dell’approfondimento per un esame completo e dettagliato della materia.
Si tratta, in sostanza, dell’attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale prevede che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione.

Quali sono queste attrezzature per le quali è richiesta l’abilitazione per il loro utilizzo da parte dei lavoratori? L’elenco la descrizione si trova nell’allegato A dell’accordo e solo le seguenti:

a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.
b) Gru a torre: gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro.
c) Gru mobile: autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse e che rimane stabile per effetto della gravità.
d) Gru per autocarro: gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo.
e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
1. Carrelli semoventi a braccio telescopico: carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all’asse longitudinale del carrello.
2. Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile.
3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi: attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile.
f) Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.
g) Macchine movimento terra:

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