Importante pronuncia del Tribunale di Pisa in materia di guida con patente straniera conseguita successivamente all’acquisizione della residenza anagrafica in Italia – a cura di S. Ammannati (Comandante della PM di Santa Croce sull’Arno)

25 Marzo 2015
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Con sentenza n. 2230/14 del 16 dicembre 2014, il Tribunale di Pisa, in pieno accoglimento delle tesi sostenute da autorevole dottrina e dalla Polizia Municipale di Santa Croce sull’Arno, ha stabilito che costituisce illecito penale di guida senza patente la conduzione di veicoli in forza di una patente di guida straniera (rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo) conseguita in data successiva a quella di acquisizione della residenza anagrafica in Italia. La patente di guida straniera in corso di validità, ma conseguita quando il suo titolare già aveva acquisito la residenza anagrafica in Italia, consente la conduzione di veicoli nel paese di rilascio (e a ben vedere anche in tutti i restanti Stati diversi da quello di residenza), ma è da considerarsi tamquam non esset ai fini della conduzione di veicoli in Italia. Ne consegue che colui che conduce veicoli in forza di tale documento incorre nell’illecito penale di guida senza patente previsto e punito dall’articolo 116, commi 15 e 17 (13 e 18 all’epoca del caso in esame) alla stessa stregua di chi non risulta titolare di alcuna patente di guida.

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Vedi alcune risposte dell’autore nel senso prospettato dalla sentenza:

> 10 dicembre 2014 – Patenti conseguite all’estero da residenti in Italia (Titolo IV)

> 22 agosto 2014 – Patente extra-SEE conseguita dopo l’acquisizione della residenza in Italia (Titolo IV)

> 24 settembre 2010 – Patente rilasciata all’estero dopo l’acquisizione della residenza in Italia (Titolo VI)

> 22 settembre 2010 – Patente rilasciata all’estero a soggetto già residente in Italia (Titolo IV)