Se una notte d’inverno un viaggiatore …

26 Marzo 2015
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E’ uscito il fascicolo n- 3 – marzo della rivista mensile “Il Vigile urbano”. Pubblichiamo in anteprima l’editoriale di Emiliano Bezzon

 

… dovesse risvegliarsi al mattino, scoprendo che la sua auto, parcheggiata nel cortile dello sperduto agriturismo dove si è fermato a dormire, è stata rubata … come potrebbe sporgere denuncia, non essendoci né una stazione dei carabinieri ne, tantomeno, un commissariato di polizia, ma solo, in un angolo del palazzo comunale, un piccolo ufficio di polizia municipale, abitato da un solo agente, anche un poco anziano, che da anni si occupa di tutto un poco? Verrebbe da dire che questo viaggiatore, in questi tempi moderni, potrebbe chiamare il numero di emergenza o, addirittura, presentare la sua denuncia on line, sui siti delle forze di polizia dello stato. Ma siccome il nostro è assai testardo, oltre che un poco tradizionalista, e vuole che la sua denuncia sia presa come Dio comanda, potendone avere anche una copia per se (e per l’assicurazione), non gli resta che rivolgersi al vigile urbano.

E che può fare questo vigile urbano? Mica è un ufficiale e mica può prenderle lui le denunce e le querele, per quel che si ricorda del codice di procedura penale che, per il vero, non gli capita spesso di frequentare, anche perché non c’è ne bisogno, in quel piccolo borgo dove non succede quasi mai niente, anche se lui ha sempre un sacco da fare, essendo praticamente l’unico addetto del comune, oltre al segretario comunale, il geometra e la signora che si occupa di anagrafe e anche della ragioneria.

Eppure questo viaggiatore insiste a voler presentare denuncia proprio li e proprio da lui, insistendo anche un poco maleducatamente e invocando una sentenza della suprema corte di cassazione, che ormai dovrebbe essere da tutti conosciuta, risalendo al 2008. E che dice questa sentenza?  “è sufficiente che la querela (o denuncia) sia presentata ad un ufficio posto sotto il comando di un ufficiale di polizia giudiziaria, a nulla rilevando che l’atto sia, invece, materialmente ricevuto da un semplice agente, posto che, in tal caso, si presume che l’inoltro all’autorità giudiziaria avvengo, comunque, a cura dell’ufficiale di polizia giudiziaria che dirige l’ufficio”.

 

Ma su cosa si basa, sotto il profilo strettamente giuridico il pronunciamento della Suprema Corte? Occorrere scorrere rapidamente alcune norme del codice di rito.

 

Partiamo dall’articolo 337 (formalità della querela) che al primo comma recita “La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall’articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all’estero.” Il passo successivo è quindi quello di andare a leggere l’articolo 333 comma 2 che, a sua volta, recita: “La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale”. Vista così la questione è ben chiara e, paradossalmente, esattamente al contrario di quanto sostiene la Corte di Cassazione, visto che si cita espressamente, come recettore della querela o della denuncia, il pubblico ministero o l’ufficiale di polizia giudiziaria.

 

Ma occorre fare un altro passo avanti, andando a leggere anche la norma dell’articolo 177, sempre del codice di procedura penale che recita: “ L’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge”. La ricezione della querela/denuncia da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria non è sancita a pena di nullità … ergo la ricezione da parte di un soggetto diverso non inficia la validità del procedimento.

 

D’altro canto, pare venirci in soccorso anche un’altra norma e, cioè, l’articolo 357 (documentazione dell’attività di polizia giudiziaria), che elenca gli atti di cui deve essere redatto verbale, tra cui denunce, querele e istanze presentate oralmente, sancendo, al comma 3, che “Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 373”.

 

Per un’espressione altisonante, anche senza scomodare le enunciazioni di principio che la suprema Corte ha posto a fondamento del suo pronunciamento, possiamo tranquillamente affermare che, dal combinato disposto delle norme succitate, emerge ineluttabilmente come la denuncia/querela possa essere legittimamente ricevuta dall’agente di polizia giudiziaria, senza che questo infici la validità dell’instaurando procedimento penale.

 

Ma, tornando per un attimo al nostro vigile alle prese con il pretenzioso viaggiatore, possiamo ritenere che se la possa cavare, sostenendo che, a differenza di quanto sancito dalla Corte di Cassazione, in quel comune è l’unico operatore di polizia locale in servizio … . Ma anche questo non basta a frenare le pretese del viaggiatore, che tosto ribatte citando l’articolo 57 del codice di rito, che elenca tra gli ufficiali di polizia giudiziaria “il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza.”

 

E allora al vigile urbano non resta che arrendersi e accettare la denuncia del viaggiatore, sperando che poi il suo sindaco non si arrabbi dovendo trasmettere alla Procura della Repubblica, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, la notizia di reato conseguente.

 

Ma, alla fine della storia, viene da porsi una domanda: se la pronuncia della Corte risale al 2008, come mai il Ministero dell’Interno ha comunicato a tutti i reparti della Polizia di Stato la possibilità della ricezione di denunce/querele da parte degli agenti solo sul finire del 2014? E come mai, sempre nella comunicazione suddetta, si rimanda prudentemente ad accordi con le Procure territorialmente competenti? E come mai, infine, proprio le Procure hanno comunicato, nemmeno tutte, nel mese di dicembre del 2014 la sussistenza di tale possibilità?

 

Certo appare un poco strano.

 

Un’ultima domanda? La ricezione di querela da parte dell’agente è una facoltà o un obbligo?

 

Se qualcuno a ciò deputato volesse rispondere con chiarezza … visto che in caso di violazione di obblighi di ricezione e trasmissione di notizie di reato ci possono scappare sanzioni disciplinari o anche penali …

 

Emiliano Bezzon