Non è corretto un giudizio di imprevedibilità del sinistro fondato soltanto sul rilievo che il conducente di un’autovettura responsabile dell’investimento di un pedone abbia osservato il limite di velocità imposto in un determinato tratto di strada – Corte di Cassazione Penale, 24/3/2015

30 Marzo 2015
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Un giovane, di ritorno da una gita scolastica, sceso dalla portiera anteriore del pullman si accinge ad attraversare la strada, per portarsi al lato opposto verso un’area di servizio; sbucato sulla strada veniva investito dall’autovettura che sopraggiungeva dallo stesso senso di marcia del pullman che stava sorpassando. A seguito dell’urto il giovane riportava lesioni personali che ne cagionavano la morte.
Il Tribunale e la Corte di Appello assolvono il conducente della vettura sul rilievo della assenza di profili di responsabilità colposa: il limite di velocità è stato rispettato, e il brutto incidente viene qualificato come un fatto del tutto imprevedibile.

Il giudizio di prevedibilità dell’evento non può essere ipotetico ma deve necessariamente ancorarsi agli elementi che hanno caratterizzato il caso concreto oggetto di giudizio (orario dell’incidente, condizioni di illuminazione della strada, ecc…). Non è corretto, pertanto, un giudizio di imprevedibilità del sinistro fondato soltanto sul rilievo che il conducente di un’autovettura responsabile dell’investimento di un pedone abbia osservato il limite di velocità imposto in un determinato tratto di strada.

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