Uberpop – tra concorrenza sleale e violazioni del codice della strada? Ma è così? (G. Carmagnini)

4 Giugno 2015
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La necessaria premessa è che personalmente non ho niente contro Uber e, anzi, sono convintamente contrario a qualsiasi forma di corporativismo, associazione di categoria, lobbie, contingentamento, etc. per cui, anzi, l’iniziativa mi pare interessante in un momento di crisi come questo, solo che è necessario valutare il quadro normativo e cercare di comprendere se si tratta di un’attività lecita o illecita.
È di questi giorni la notizia che il Tribunale di Milano ha ritenuto non corretta la concorrenza di Uberpop nei confronti del servizio per il trasporto pubblico di persone non di linea, svolto a mezzo taxi, dopo che il Giudice di pace di Torino aveva accolto il ricorso di un conducente sanzionato dalla Polizia Municipale dello stesso comune per aver svolto il servizio di piazza abusivamente, avvalendosi della app Uberpop; il ricorrente era stato sanzionato per la violazione dell’articolo 86 del codice della strada, dell’articolo 82 (che però a parere di chi scrive è da ritenersi assorbito nella norma speciale) e per l’articolo 116, per la mancanza del CAP KB.
Le argomentazioni del giudice di pace non paiono, invero, cogliere proprio nel segno, soprattutto ove configura un contratto di trasporto non scritto dove il conducente si impegna a trasportare il richiedente dietro una compartecipazione alle spese, sostanzialmente diverso da quanto previsto per i servizi pubblici non di linea e, invece, molto simile al car sharing o ride sharing, giustamente ritenute lecite.
In pratica, e su questo ha fatto leva anche la difesa di Uber nel giudizio davanti al Tribunale di Milano, il giudice ha ritenuto che il sistema importato in Italia dagli Stati Uniti (e in molti altri Stati, non senza problemi) presenta alcune peculiarità che lo distinguono sia dal noleggio con conducente, sia dal servizio di piazza; ora, questo è sicuramente corretto, ma le modalità per accedere al servizio non sono rilevanti per la determinazione dell’attività come un trasporto di persone in conto di terzi a titolo oneroso e, quindi, soggetto alle disposizioni del titolo III del codice della strada; pertanto, semmai, è da stabilire se questo servizio si possa inquadrare nell’articolo 85 del codice della strada, ovvero nell’articolo 86.

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