Colpo di scena. Per la Corte Costituzionale. TUTTI i tipi di strumenti che misurano la velocità, previsti dal codice della strada, devono essere soggetti alla verifica periodica della taratura contrariamente a quanto da sempre sostenuto dai Ministeri competenti (G. Carmagnini)

19 Giugno 2015
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La Corte Costituzionale, sollecitata dalla Corte di Cassazione che sino ad oggi si era espressa in senso univoco, torna sulla questione della taratura e conclude per la parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. In verità, già nel 2007 si erano avuti i sentori di una simile decisione, considerato che in quell’occasione la Corte Costituzionale(1), pur dichiarando inammissibile la questione, ebbe a suggerire di valutare l’applicabilità della legge 11.08.1991 n. 273, sul sistema di taratura nazionale.
La dichiarazione di incostituzionalità, alla quale consegue che tutti gli apparecchi destinati alla misurazione della velocità ai fini dell’accertamento delle violazioni dell’articolo 142 del codice della strada devono essere sottoposti alle verifiche periodiche e alla taratura, smentisce le indicazioni ministeriali a suo tempo impartite e impone una pronta risposta dei Ministeri, che dovranno chiarire alcuni aspetti che la Corte ha lasciato in sospeso.
Infatti, i due Ministeri competenti, con la circolare congiunta che si ripropone, hanno fornito indicazioni diverse, smentite dalla sentenza in commento.
Gli apparecchi che funzionano in maniera completamente automatica sono soggetti a una verifica periodica, di norma annuale e comunque secondo quanto disposto dai decreti di approvazione e dai manuali d’uso. Secondo i Ministeri, gli apparecchi che possono essere impiegati esclusivamente sotto il controllo di almeno un agente sono, invece, esclusi da tale obbligo in quanto muniti di sistemi di autodiagnosi che avvisano l’operato dell’eventuale malfunzionamento. Comunque, anche per questi strumenti occorre rifarsi al decreto di approvazione e al manuale d’uso al quale l’utilizzatore deve attenersi.

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