Modifiche al codice della strada – E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 29 luglio 2015, n. 115 – Legge europea 2014. L’art. 11 contiene le modifiche al c.d.s. e gli articoli interessati sono: 115, 116, 118-bis,170.

4 Agosto 2015
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Capo IV – Disposizioni in materia di trasporti

Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di infrazione n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’allegato III, paragrafo A, punto A.4.2, le parole: «di 25 gradi verso l’alto» sono sostituite dalle seguenti: «di 30 gradi verso l’alto»;
b) all’allegato IV, paragrafo 2:
1) al punto 2.1, alinea, le parole: «di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria B»;
2) dopo il punto 2.2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Equivalenze
2-bis.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformita’ alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attivita’.
2-bis.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformita’ alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attivita’.
2-bis.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformita’ alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attivita’».
2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 115:
1) la lettera b) del comma 1 e’ sostituita dalla seguente:
«b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1»;
2) alla lettera c) del comma 1, il numero 1) e’ abrogato;
3) il comma 4 e’ abrogato;
b) all’articolo 116, comma 4, primo periodo, le parole: «la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg» sono soppresse;
c) all’articolo 118-bis, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all’articolo 116, nonche’ dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 126, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo»;
d) all’articolo 170:
1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Sui ciclomotori e’ vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia eta’ superiore a sedici anni»;
2) al comma 7, le parole: «da conducente minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «da conducente minore di sedici anni».

Vedi il testo della legge